Il Tirreno

Capitolo 1

Assicurazioni: quanto conviene tirare la corda?

Antonio Scuglia
Assicurazioni: quanto conviene tirare la corda?

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Rifiuta l'indennizzo proposto dall'assicurazione: alla fine dovrà pagare lui

L'assicurazione ti ha offerto una cifra decente dopo il sinistro? Se ritieni di poter ottenere di più ma non ne sei sicuro, forse ti conviene accontentarti.
Il caso discusso riguarda la citazione di un uomo contro una compagnia di assicurazioni, un cui cliente aveva avuto uno scontro in auto con lo scooter del figlio del ricorrente. In occasione dell'incidente, avvenuto in un parcheggio, le modalità non furono chiarite: l'automobilista asserisce di aver già messo la freccia quando è entrato in collisione con il ciclomotore che lo stava superando sulla destra. Il magistrato quindi attribuisce la responsabilità del sinistro in percentuale paritaria ai contendenti. E scrive: «Il comportamento dell'Ente assicurativo è stato veramente apprezzabile. Infatti, a poca distanza di tempo dall'incidente ha erogato al proprietario del ciclomotore la cifra di 313 euro corrispondente alla metà della somma dovuta per la riparazione che era stata concordata tra il proprio perito e la carrozzeria».
All'emissione della fattura, però, la cifra è risultata superiore a quella concordata, ammontando a 854 euro. Alla nuova richiesta dello studio di infortunistica che assisteva l'uomo, «l'assicurazione ha tributo una seconda dazione che, a fronte di debenza di 114 euro, stata arrotondata, pro bono pacis*, addirittura ad 150 euro. Non si vede pertanto a quale titolo venga richiesta una ulteriore dazione di denaro». La domanda è stata quindi rigettata e l'attore dovrà anche pagare la cifra di 1.200 euro al difensore della controparte. (MC 1668/2010)
*= per amor di pace: una concessione non dovuta, che viene fatta allo scopo di prevenire una discussione o una lite

Gioielli rubati, l'assicurazione non paga: la cliente non li aveva nascosti bene

Assicurata, derubata e anche condannata a pagare le spese. Non sempre basta essere assicurati per vedersi risarcire da un eventuale furto in casa. Anzi, se non si presta molta attenzione sia alle misure di sicurezza, sia... alle clausole assicurative si rischia di rimetterci un bel po'.
Una signora è stata derubata dei suoi gioielli per migliaia di euro, e il ricorso al giudice ha peggiorato le cose, costringendola a un altro ingente doppio esborso. La vittima del furto infatti ha dovuto pagare i suoi legali e anche quello dell'Assicurazione. La donna aveva denunciato la sparizione di gioielli di ingente valore e si era inutilmente rivolta alla compagnia assicuratrice: alla fine l'ha citata in giudizio. «La causa - annota il magistrato - verte essenzialmente sulla interpretazione della clausola del contratto di assicurazione».
Questo prevedeva che «l'assicurazione venga prestata se il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e portefinestre, ma vi sono persone presenti nell'abitazione». Spiega il giudice: «Tale clausola, sulla quale si fonda la pretesa attrice, deve essere letta nel contesto generale del contratto, laddove esso prevede una introduzione del ladro o rapinatore violando le difese delle aperture, o per vie d'accesso diverse da quelle normali, o rimanendo clandestinamente all'interno dei locali. Orbene, nessuna di queste ipotesi si è verificata. In realtà, come ammesso anche dai testi di parte attrice, operai diversi giravano per casa per lavori idraulici e di muratura, per lungo tempo (anche la determinazione della data del furto non è stata possibile) a fronte poi di misure di custodia dei beni asportati certamente piuttosto inadeguate (tra la biancheria nel comò della camera da letto)”. L'assicurazione ha dunque vinto la causa: non dovrà pagare l'indennizzo. E le spese di giudizio (oltre 1300 euro) sono a carico della donna. (GC 1046/2010)

Chiede troppo, alla fine ci rimette: le spese legali superano la cifra incassata

Spesso le assicurazioni cercano di “tirare” sino all'ultima lira per risarcire meno possibile chi fa un incidente. Ma quando vi fanno una proposta decente, è meglio accettarla. Altrimenti rischiate addirittura di rimetterci.
Un automobilista, dopo essere stato tamponato, aveva citato la persona con cui aveva avuto un sinistro e l'assicurazione di questa. L'uomo chiedeva il risarcimento dei danni, quale risultava dalla fattura del carrozziere: 4.200 euro, quasi il doppio del valore dell'auto. L'assicurazione eccepiva di aver integralmente risarcito ante causam* il danno nella misura del 70%, pari al grado di corresponsabilità della convenuta ritenuto sussistente.
Il giudice ha dato ragione all'assicurazione: confermando il 30% di colpa dell'attore nell'incidente per imprudenza, e ha ritenuto adeguata la prima offerta della compagnia: 1.610 euro. «Secondo prassi comune, se l'auto è andata distrutta o deteriorata, normalmente il danno equivale al valore ante sinistro, più le spese occorrenti per l'immatricolazione di veicolo sostitutivo e quelle per la rottamazione». E «la Cassazione ha sancito il risarcimento non può risolversi in un'occasione di arricchimento del patrimonio del danneggiato». In sostanza, dice il magistrato, «il risarcimento del danno non può essere superiore al valore di mercato che il veicolo stesso aveva al momento del sinistro allorché vi sia ampia sproporzione con il costo delle riparazioni». La domanda è stata quindi rigettata e l'automobilista dovrà pagare le spese legali: 1.612 euro, due euro in più di quanto aveva ricevuto “bonariamente” dall'assicurazione. (DB 1454/2010)
*= prima della lite giudiziaria

Investe un'anziana e dà un nome falso: dopo averla urtata sulle strisce l'ha soccorsa e accompagnata a casa e le ha lasciato un bigliettino, poi si è dileguata. Un’odissea per farsi risarcire dal Fondo di garanzia.

Gentile ma falsa, la signora al volante. E la vittima dell'incidente, un'anziana falciata mentre attraversava le strisce in pieno centro, se n'è accorta poco dopo essere stata soccorsa da quella stessa donna. L'investitrice infatti le aveva lasciato nome, indirizzo e telefono e l'aveva accompagnata quasi fin sotto casa prima di dileguarsi. Ma erano tutti falsi. E la vittima dell'incidente, dopo avere sporto la necessaria querela contro ignoti, non ha avuto neanche alcuna risposta dal Fondo di garanzia vittime della strada, al quale aveva scritto per recuperare almeno le spese mediche.
Alla fine si è dovuta rivolgere al giudice di pace e il magistrato ha fatto giustizia. Si nota peraltro dal dispositivo della sentenza che l'assicurazione che rappresentava il Fondo di garanzia non è comparsa, né rappresentata, in giudizio. «Il comportamento dell'assicurazione del Fondo - osserva il magistrato - è stato completamente omissivo, rimanendo contumace». E così, agli 8.330 euro di risarcimento, il Fondo di garanzia, condannato alle spese, dovrà aggiungere oltre 2.500 euro a favore dell'avvocato della donna investita. (MC 1048/2010)

Fai un incidente? Può esserci concorso di colpa anche se avevi tu la precedenza

Hai la precedenza ma il tizio che viene da sinistra non te la dà, passate tutti e due ed ecco l'incidente. Hai ragione al 100% e dovrà pagare tutti quell'altro? La risposta è no, o meglio non sempre. Puoi essere colpevole anche tu, perché il codice impone a tutti la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
Lo ha ricordato il giudice di pace accogliendo parzialmente il ricorso di un automobilista, dichiarato in un primo momento totalmente colpevole di un sinistro avvenuto ad un incrocio. L'assicurazione della controparte non gli aveva dato una lira e lui aveva dovuto far rottamare la propria auto, oltre a pagare una contravvenzione. Solo che le cose non sono così semplici, ha rilevato il giudice: «Il sinistro si è verificato per la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti», per il 70% il “colpevole” e per il 30% quello che... aveva la precedenza, al quale viene imputato di aver omesso “una condotta di guida e una velocità particolarmente prudente”. (DB 473/2010)

Chiede 940 euro, si ritrova a pagarne più di 3500

Fare causa all’assicurazione, dopo un sinistro, spesso è utile. Ma non sempre. Una recente sentenza del giudice segna una svolta: devi provare davvero che eri dalla parte della ragione e che... il convenuto era davvero colpevole. Altrimenti rischi di rimetterci molto di più di quello che chiedevi. Nel caso specifico un automobilista e una carrozzeria che chiedevano 940 euro si sono ritrovati a pagarne 3500 più Iva.
La causa era stata promossa dal proprietario di una Mercedes e dalla carrozzeria che gliel’aveva riparata, diventando poi cessionaria del credito scaturente dal risarcimento. I convenuti erano un avvocato e la sua assicurazione, che lui stesso aveva diffidato dal pagare la somma richiesta. Secondo l’accusa l’avvocato, durante una manovra di parcheggio, urtava la parte anteriore della Mercedes, regolarmente parcheggiata. Ma secondo la sentenza non c’è stato alcun urto: l’auto era «addirittura parcheggiata in una strada differente».
L’avvocato ha avuto ragione attraverso una prova testimoniale: aveva sì trovato sul parabrezza un biglietto del proprietario della Mercedes che gli chiedeva di chiamarlo perché lo aveva urtato, ma quando aveva parcheggiato lo aveva fatto con l’ausilio di una persona, e sulla sua auto non aveva trovato segni di urti. In sostanza, l’auto che manovrando aveva danneggiato la Mercedes era un’altra. Il giudice ha quindi rigettato la domanda, condannando gli attori a corrispondere le spese di giudizio in favore dell’assicurazione dell’avvocato (2.000 euro) e dello stesso avvocato (1500 euro). (MTC 2009)

Rca, non basta la ricevuta postale: maximulta a un automobilista

E' un errore che facciamo in tanti, e in buona fede, ma può costare caro. Può capitare che, approssimandosi la scadenza dell'assicurazione Rca per l'automobile, non troviamo il tempo per recarci dall'assicuratore e quindi paghiamo alle poste, per cui ci vorrà qualche giorno prima di ricevere il nuovo tagliandino. Nel frattempo, che fare? Mettiamo sul cruscotto la ricevuta del bollettino postale. Lo ha fatto anche un automobilista che però è stato multato dai carabinieri durante un controllo, ed ha presentato ricorso al giudice di pace: «Io l'assicurazione l'ho pagata in tempo e dunque ero coperto», ha spiegato al magistrato. Il quale però non ha potuto far altro per lui che ridurgli la sanzione al minimo edittale, senza poter accogliere il ricorso: «La legge sanziona anche la mancata esposizione del contrassegno assicurativo e il mancato possesso del relativo contratto. Per cui, indipendentemente dalle lungaggini di spedizione, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere per tempo in modo da ricevere il contrassegno prima della scadenza della vecchia polizza». (ES 2008)

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