Ci sono limiti all’utilizzo delle immagini registrate da telecamere in strada
L’intervento del Garante: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbiteris
Ho percorso per sbaglio una strada contromano. Non è successo nulla e non sono stato fermato, ma ho visto che ci sono le telecamere comunali attaccate al lampione di un incrocio. Ho preso la patente da poco e già ho perso dei punti, ora ho paura di ricevere la multa e di perdere la patente. Ma si possono usare quelle immagini?
D.C.
La questione è stata recentemente affrontata dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 341 del 14 maggio 2026. Il caso riguardava una donna coinvolta in un incidente stradale. Il Comune aveva acquisito le immagini registrate da una telecamera installata sulla pubblica via nell’ambito di un sistema destinato alla tutela della sicurezza urbana. Dalla visione del filmato, la Polizia Locale aveva ricostruito la dinamica del sinistro e contestato alla conducente una violazione del Codice della strada per non aver dato la precedenza a un pedone. Il filmato era stato inoltre trasmesso alla Motorizzazione Civile nell’ambito di un procedimento riguardante la patente di guida. La conducente si era quindi rivolta al Garante della Privacy, contestando l’utilizzo delle immagini per finalità diverse da quelle per le quali erano state originariamente raccolte. Il Garante le ha dato ragione.
Il punto fondamentale è che la presenza di una telecamera sulla pubblica via non significa che le immagini raccolte possano essere utilizzate indistintamente per qualsiasi finalità.
I dati personali devono infatti essere raccolti per finalità determinate e legittime e non possono essere successivamente utilizzati per scopi incompatibili con quelli originari, salvo che esista una specifica base normativa che lo consenta. Nel caso esaminato, le telecamere erano state installate per finalità di sicurezza urbana e, in particolare, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità.
Secondo il Garante, non era quindi possibile utilizzare successivamente quelle stesse immagini per una finalità meramente amministrativa, quale l’accertamento di una violazione del Codice della strada, in assenza di una specifica disposizione di legge. In sostanza, una telecamera installata per controllare il territorio e prevenire fenomeni criminali non diventa automaticamente uno strumento utilizzabile anche per accertare qualsiasi infrazione stradale.
Il Garante ha inoltre precisato che il Codice della strada individua specificamente i casi nei quali le violazioni possono essere accertate a distanza mediante dispositivi o apparecchiature. Non esiste invece, in via generale, una disposizione che consenta ai Comuni di utilizzare le registrazioni delle telecamere installate per la sicurezza urbana per accertare successivamente infrazioni commesse sulle strade cittadine.
Diversa è la situazione qualora dall’incidente emergano fatti penalmente rilevanti. In presenza, ad esempio, di un omicidio stradale, di lesioni stradali gravi o gravissime o di altri reati, le immagini possono essere acquisite e utilizzate dalla Polizia Giudiziaria nell’ambito delle indagini e del procedimento penale.
Nel caso esaminato dal Garante, però, la persona coinvolta nell’incidente aveva riportato lesioni con una prognosi di dieci giorni e il Comune non aveva dimostrato l’esistenza di una effettiva attività di polizia giudiziaria tale da giustificare l’utilizzo delle immagini per quella finalità.
Il Garante ha quindi dichiarato illecito il trattamento dei dati personali compiuto dal Comune, ritenendo violati, tra gli altri, i principi di liceità e di limitazione della finalità, e ha ammonito l’amministrazione comunale.
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