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L’auto presa a noleggio e il danno contestato quando la si riconsegna

L’auto presa a noleggio e il danno contestato quando la si riconsegna

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Lo scorso fine settimana ho prenotato un’auto a noleggio per due giorni. Al momento del ritiro della vettura mi è solo stato indicato dove si trovava, consegnandomi le chiavi, e nessuno si è avvicinato con me per fare i dovuti controlli. Nonostante questo, io ho scattato delle fotografie. Alla riconsegna, invece, il dipendente della compagnia di noleggio dice di aver notato un nuovo "coccio" sul parabrezza dell’auto che prima non c’era. Io non ho firmato il modulo di riconsegna dove mi facevano affermare il nuovo danno - perché sostengo di non averlo causato - e comunque mi sono stati sottratti dei soldi dal conto corrente. Cosa si fa in questi casi? Possono prendere i miei soldi senza la mia autorizzazione?
L.L.

Quando si noleggia un’auto è sempre importante leggere con attenzione il contratto, le condizioni generali e l’eventuale copertura assicurativa acquistata. Nel rapporto con la società di autonoleggio, infatti, la carta di credito viene normalmente richiesta a garanzia di eventuali costi ulteriori, come franchigie, carburante mancante, ritardi nella riconsegna o danni al veicolo. Questo però non significa che la compagnia possa addebitare qualsiasi somma senza fornire spiegazioni. L’addebito deve essere previsto dal contratto e deve riguardare un danno effettivamente imputabile al cliente. Nel caso prospettato dal lettore de "Il Tirreno", il primo punto da verificare è la documentazione relativa alla consegna e alla riconsegna dell’auto. Di regola, al momento del ritiro dovrebbe essere compilato un verbale di uscita, spesso chiamato check-out, nel quale vengono indicate le condizioni del veicolo e gli eventuali danni già presenti. Alla riconsegna viene poi redatto un verbale di rientro, o check-in, nel quale sono riportate le condizioni dell’auto al termine del noleggio. Se dal confronto tra questi due documenti emerge un danno nuovo, la società può chiederne il pagamento; se però il controllo iniziale non è stato svolto correttamente, oppure il danno non è stato documentato in modo chiaro, la richiesta può essere contestata. La mancata firma del modulo di riconsegna da parte del cliente è un elemento importante, perché evita che quella contestazione venga presentata come un riconoscimento del danno. Non basta, infatti, che l’addetto dichiari genericamente di avere notato un nuovo "coccio" sul parabrezza: occorre capire se quel segno fosse già presente, se fosse visibile al momento del ritiro, se sia stato indicato nel verbale iniziale e se la società sia in grado di dimostrare che il danno si è verificato durante il periodo di noleggio. In questi casi le fotografie scattate dal consumatore possono avere un valore molto rilevante, soprattutto se permettono di individuare data, ora, posizione del veicolo e stato del parabrezza. È sempre buona regola fotografare l’auto da più angolazioni, soffermandosi su vetri, cerchi, paraurti, fiancate e interni, sia al momento della consegna sia al momento della riconsegna.

Ricevuto l’addebito, il primo passo è inviare subito un reclamo scritto alla compagnia, preferibilmente tramite Pec, raccomandata o altro mezzo tracciabile, contestando formalmente sia la responsabilità per il danno sia l’importo prelevato. Nel reclamo è opportuno chiedere copia del contratto, dei verbali di check-out e check-in, delle fotografie scattate dalla società, dell’eventuale perizia, del preventivo di riparazione, della fattura e di tutta la documentazione posta a fondamento dell’addebito. Se il danno era già presente, o se non vi sono prove sufficienti che sia stato causato dal cliente, deve essere richiesto il rimborso delle somme trattenute. Parallelamente, il consumatore può rivolgersi alla banca o all’emittente della carta per contestare l’operazione, allegando il reclamo, le fotografie, il contratto e ogni documento utile. Questa strada non comporta automaticamente lo storno, ma può essere utile quando l’addebito risulti non adeguatamente documentato o comunque formalmente contestato. Se la società non risponde o conferma l’addebito senza fornire prove convincenti, il consumatore può valutare, anche per mezzo di un professionista, l’ipotesi di un’azione giudiziale od anche una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, quando la condotta appaia inserita in una prassi commerciale scorretta.

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