Il Tirreno

Toscana

Sportello legale

L’incendio in cucina e la responsabilità del conduttore

L’incendio in cucina e la responsabilità del conduttore

Ecco quando può essere esclusa: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

3 MINUTI DI LETTURA





Sono conduttore di un appartamento. Poco tempo fa in cucina ha preso fuoco qualcosa causando danni al vano cucina nonché all’intonaco dei muri. A spegnere le fiamme ci ha pensato mio figlio che era in casa (io non ero presente), ma successivamente sono intervenuti anche i vigili del fuoco (che comunque hanno trovato tutto già spento). La proprietaria ha un’assicurazione che ha coperto i costi delle riparazioni causate da “incendio” e adesso l’assicurazione richiede quei soldi a me in qualità di conduttore. Può farlo? 
M.F.

Innanzitutto, è rilevante verificare se sul luogo siano intervenuti i vigili del fuoco: in tal caso, è probabile che sia stato redatto un verbale e che nella relativa relazione siano state indicate, almeno in via tecnica, le possibili cause dell’accaduto. Si tratta di un elemento importante, perché la responsabilità del conduttore sorge solo quando i danni siano a lui imputabili. L’art. 1588 del codice civile prevede che il conduttore risponda della perdita e del deterioramento della cosa locata, anche in caso di incendio, salvo che provi che l’evento sia dipeso da causa a lui non imputabile. Ne consegue che sul conduttore grava un onere probatorio rigoroso: deve dimostrare non solo di aver adempiuto diligentemente ai propri obblighi di custodia, ma anche che l’evento dannoso sia dipeso da una causa esterna a lui non imputabile. In questa direzione si pone anche la giurisprudenza più recente, che ha chiarito come la presunzione di colpa prevista dall’art. 1588 c.c. sia superabile “solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 27089/2024).

Alla luce di quanto detto, può ritenersi che l’assicurazione abbia, in linea di principio, diritto di rivalsa nei confronti del conduttore, ma solo se la responsabilità dei danni sia effettivamente a lui imputabile. In mancanza di tale prova, la rivalsa non può operare.

In questo tipo di controversie assume rilievo anche un altro aspetto, spesso trascurato: la qualificazione dell’evento come “incendio”. Non è una questione meramente teorica, perché molte polizze prevedono una copertura specifica per i danni da incendio, ma non per ogni tipo di fuoco. Occorre quindi capire se un fuoco di modeste dimensioni, magari spento rapidamente e senza l’intervento dei vigili del fuoco, rientri davvero in questa nozione.

La risposta passa innanzitutto dal contratto di assicurazione, che può contenere una propria definizione di “incendio”, spesso più ampia rispetto a quella elaborata in sede giuridica. È quindi sempre necessario partire dalla polizza.

Sul piano generale, va però osservato che né il codice civile né il codice penale forniscono una definizione normativa di incendio. La nozione è stata elaborata dalla giurisprudenza penale, secondo cui si ha incendio solo quando il fuoco divampi in vaste proporzioni, in modo non controllato o non facilmente controllabile, con fiamme dotate di significativa capacità distruttiva e tali da porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone. In altri termini, non ogni fuoco è qualificabile come incendio.

Resta allora da chiedersi se tale definizione possa essere utilizzata anche in ambito civile. In linea generale, la risposta è positiva: l’ordinamento tende a mantenere un’interpretazione coerente dei concetti giuridici, e l’utilizzo di definizioni elaborate in sede penale è normalmente ritenuto ammissibile anche in sede civile, in nome dei principi di unità, coerenza sistematica e prevedibilità del diritto.

In definitiva, quindi, la questione non può essere risolta in astratto: occorre verificare, caso per caso, sia la concreta dinamica dell’evento sia il contenuto della polizza assicurativa, elementi che, insieme, determinano l’effettiva responsabilità del conduttore e l’eventuale operatività della copertura assicurativa.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

L'iniziativa
Il reportage

Vespa compie 80 anni: terza tappa a Popiglio tra il ponte sospeso e le antiche frontiere della Toscana medievale – Video

di Lorenzo Lombardi

Video

Vespa compie 80 anni, terza tappa del tour del Tirreno a Popiglio: in equilibrio sul ponte sospeso

Speciale Scuola 2030