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Luce e gas, arriva lo stop al telemarketing. La data (e cosa cambia)

di Redazione Toscana

	Un’immagine simbolo di un call center
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Un’immagine simbolo di un call center

Ecco da quando saranno operative alcune disposizioni contenute nel Decreto bollette varato dal governo che interessano in modo diretto le telefonate commerciali

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ROMA. Scatta il prossimo 19 giugno una nuova rivoluzione in tema di telemarketing: in tale data diventeranno infatti operative alcune disposizioni contenute nel decreto bollette varato dal governo che interessano in modo diretto le telefonate commerciali finalizzate a proporre al pubblico contratti di luce e gas.

Lo ricorda Consumerismo No Profit, associazione che aveva sollecitato i parlamentari a presentare gli emendamenti “salva-consumatori”. Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile scorso è stata pubblicata la legge di conversione del Dl Bollette (decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21), recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, con entrata in vigore delle misure il giorno successivo alla pubblicazione.

Cosa dice la normativa

La legge modifica l'art. 51 del Codice del Consumo inserendo il comma 8 bis che prevede «al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas».

In pratica, «a partire dal prossimo 19 giugno, data in cui scadono i 60 giorni di tempo concessi dalla norma, le società di luce e gas non potranno più proporre contratti telefonici agli utenti, né inviare messaggi, a meno che l'utente non abbia fornito esplicita autorizzazione ad essere contattato per ricevere proposte commerciali», spiega Consumerismo. Ma la vera rivoluzione è contenuta al comma 8 ter secondo cui «i contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis sono nulli».

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