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Distinzione tra obbligazioni

Debiti di gioco non pagati è impossibile agire davanti al giudice

Debiti di gioco non pagati è impossibile agire davanti al giudice

Rientrano nelle obbligazioni naturali: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

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Vi scrivo per una situazione che è nata quasi per scherzo ma che poi è diventata una lunga discussione tra amici, una discussione che ancora oggi resiste sulla nostra chat. Durante le feste di Natale eravamo a casa di un amico e abbiamo iniziato a giocare a carte, come spesso succede, mettendo in palio piccole somme. Io ho perso circa 5 euro ma, ridendo, ho detto che non avevo alcuna intenzione di pagarli perché, essendo un debito di gioco, non si trattava di una vera obbligazione civile. Premetto che io sono l’unico giurista mentre gli altri fanno ingegneria. A quel punto uno dei miei amici ha sostenuto invece che «i debiti di gioco si pagano sempre» e che mi stavo semplicemente arrampicando sugli specchi. A questo punto le chiedo: come stanno davvero le cose? Devo pagare o no questi 5 euro che ho perso giocando a carte? 
C.M.

La situazione descritta dal lettore de “Il Tirreno” è di quelle che nascono per gioco e finiscono, quasi inevitabilmente, in una discussione “seria”. Una partita a carte tra amici, pochi euro in palio e una domanda tutt’altro che banale: quel debito va davvero pagato?

Per rispondere è necessario partire dalla distinzione tra obbligazioni civili e obbligazioni naturali, la cui principale differenza risiede nella possibilità o meno di essere fatte valere in giudizio.

L’articolo 1173 del Codice civile stabilisce che le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da altri atti o fatti idonei a produrle secondo l’ordinamento. In questi casi si parla di obbligazioni “civili”, cioè giuridicamente vincolanti e coercibili.

Diverso è il caso delle obbligazioni naturali, che sono disciplinate dall’articolo 2034 del Codice civile e che riguardano prestazioni eseguite in adempimento di doveri morali o sociali.

In tali ipotesi, la legge non consente di agire per ottenere il pagamento, ma, se questo avviene spontaneamente, non è possibile chiederne la restituzione.

È proprio in questa categoria che rientrano, in linea generale, i debiti derivanti da gioco o scommessa, come chiarisce l’articolo 1933 del Codice civile, secondo cui non è ammessa azione per il pagamento, anche se il gioco non è proibito.

Tuttavia, se il perdente paga spontaneamente, non può poi ripetere quanto versato, salvo il caso in cui vi sia stata frode o incapacità.

Tradotto nel caso concreto: quei cinque euro che sono stati persi a carte tra amici non possono essere richiesti davanti a un giudice. Nessuno potrebbe agire legalmente per ottenerne il pagamento.

Tuttavia, se il lettore de “Il Tirreno” decidesse di pagarli spontaneamente, non potrebbe poi chiederli indietro.

Restano però alcuni aspetti da considerare. Il pagamento deve essere libero, non frutto di pressioni o di minacce, e deve provenire da un soggetto capace di intendere e di volere.

Inoltre, il fatto che si tratti di una somma modesta e di un contesto amichevole rafforza la natura “sociale” dell’obbligazione, più che quella giuridica.

Occorre infine distinguere tra diverse tipologie di gioco. I giochi espressamente regolati e autorizzati dallo Stato, come le lotterie, danno luogo a vere e proprie obbligazioni civili.

Diversamente, i giochi tra privati, come una partita a carte tra amici, rientrano normalmente nelle obbligazioni naturali.

In conclusione, il lettore de “Il Tirreno” ha ragione dal punto di vista giuridico: quel debito non è coercibile. Ma il diritto, in questi casi, lascia spazio anche a valutazioni diverse da quelle strettamente legali, valutazioni che attengono ai rapporti personali.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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