La mancata installazione delle termovalvole può comportare sanzioni
Condomìni e impianti di riscaldamento: i consigli dell'avvocata Annalisa Scura
Abito in un appartamento posto all’interno di un condominio dotato di riscaldamento centralizzato, ma ogni abitazione è sprovvista di valvole termostatiche. I riscaldamenti sono stati accesi per le ore previste dalla legge e la temperatura, a volte, è arrivata anche a 27 gradi in pieno inverno, così che mi sono vista addebitare costi notevoli anche senza volerlo. Come posso risolvere il problema?
Maria Rosa, Massa
Il decreto legislativo 102/2014 ha previsto che, a partire dal 1° luglio 2017, tutti i condomìni aventi impianto di riscaldamento domestico centralizzato debbano installare, sui radiatori di ciascuna abitazione, le valvole termostatiche, al fine di garantire la regolazione indipendente del riscaldamento in ogni unità immobiliare, di ottenere la contabilizzazione individuale dell’energia e, più in generale, di ottenere un risparmio energetico a livello nazionale. La mancata installazione delle cosiddette termovalvole può comportare l’irrogazione di sanzioni a carico del proprietario dell’unità immobiliare inserita nel condominio, sanzioni pecuniarie che sono ricomprese tra 500 e 2.500 euro, previo ricevimento della diffida volta ad invitare il proprietario a procedere con l’intervento di installazione entro un termine perentorio. Ciononostante, l’obbligatoria installazione delle cosiddette termovalvole può essere evitata quando, a seguito di una verifica tecnica che sia seguita dalla redazione di un’apposita perizia asseverata da parte di un tecnico qualificato, sia dimostrata l’impossibilità o l’inconvenienza economica di installare le valvole termostatiche ai radiatori dell’impianto di riscaldamento condominiale. In ragione dell’obbligo di legge sopra riassunto, pertanto, il singolo condòmino che si senta leso dalla mancata installazione delle valvole termostatiche, potrà richiedere all’amministratore di condominio di trattare l’argomento in assemblea al fine di adottare la delibera volta al conferimento dell’incarico ad un tecnico specializzato che installi le valvole termostatiche previste dalla legge, oppure che rediga la relazione asseverata di impossibilità o inconvenienza economica di installare le suddette termovalvole. In ogni caso, non si dimentica che l’articolo 1118, comma 4, del codice civile fa salvo il diritto del singolo condòmino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, purché dal suo distacco non derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini e purché il rinunziante continui a partecipare al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e di messa a norma del medesimo, e ciò per almeno due ragioni ben spiegate dalla giurisprudenza: da un lato, perché “l’impianto centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune al quale l’unità immobiliare potrà – in caso di ripensamento del proprietario – nuovamente allacciare la propria utenza” (Tribunale di Torino n. 1355 del 19.3.2021); dall’altro lato, perché il condòmino distaccato “beneficia di fatto degli effetti della dispersione del calore erogato nelle unità immobiliari contigue, oltre al fatto che il mantenimento in funzione dell’impianto centralizzato comporta l’immissione di acqua calda anche nelle tubazioni comuni” (Tribunale di Savona n. 115 del 10.2.2022).
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