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Il ruolo educativo

Per i docenti è presunta la “culpa in vigilando” salvo prova contraria

Per i docenti è presunta la “culpa in vigilando” salvo prova contraria<br type="_moz" />

Cosa dicono la legge e la Cassazione: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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Sono una docente di scuola secondaria e desidero comprendere meglio l’estensione del mio obbligo di vigilanza sugli studenti. Mi trovo a riflettere su una situazione ipotetica: si immagini un alunno di circa 17 anni, generalmente responsabile e prossimo alla maggiore età, al quale venga concesso di uscire dall’aula per recarsi ai servizi igienici. In questa ipotesi, durante la breve assenza dalla classe, il ragazzo potrebbe compiere un gesto improvviso e imprudente, arrecando danno a sé o a terzi. Mi interrogo su come, in circostanze del genere, verrebbe valutata la responsabilità dell’insegnante che ha autorizzato l’uscita, soprattutto considerando che l’età del ragazzo lasciava presumere un adeguato grado di maturità e che nulla, in precedenza, aveva fatto pensare a comportamenti rischiosi. Ho a cuore il ruolo educativo e sento la responsabilità nei confronti dei ragazzi, ma nutro il timore che l’imprevedibilità di alcuni comportamenti possa essere letta come una mia mancanza. Chiedo dunque chiarimenti su quali criteri vengano adottati per distinguere una vigilanza diligente da una omessa o insufficiente.
F.F.

Il quesito sottoposto alla nostra attenzione quest’oggi trae origine dalla possibile imputazione di responsabilità a un precettore o un docente per l’omessa vigilanza sull’alunno che, durante la sua assenza, abbia cagionato un danno alla propria persona o ad altri. Ebbene, prendendo ad esempio il caso ipotizzato di un alunno di 17 anni che, durante l’orario scolastico, si veda accordata dal docente incaricato la possibilità di usufruire dei servizi igienici interni all’istituto scolastico che frequenta, vi si rechi e, aperta la finestra del secondo piano, decida di lanciare di sotto una manciata di ghiaia che teneva ben nascosta nelle tasche dei jeans, colpendo irrimediabilmente una malcapitata studentessa che si trovava sulla traiettoria del lancio. In un caso simile, i genitori dell’alunna potranno rivolgere una domanda di risarcimento del danno riportato dalla figlia all’istituto scolastico e, solidalmente, al docente che era incaricato di tenere la specifica ora di lezione durante la quale l’evento è accaduto. Nel nostro ordinamento, infatti, vige la regola secondo la quale, ai sensi dell’art. 2048, secondo comma, c.c., “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Così come i genitori del minore, considerati dal primo comma dell’articolo. Si tratta di una responsabilità per presunzione di culpa in vigilando: la legge presume che il docente non abbia adeguatamente vigilato, e sarà quindi costui a dover dimostrare il contrario. Con la propria costituzione in giudizio, infatti, il docente, per sentir respingere la domanda avversaria, dovrà provare il fatto impeditivo che lo esoneri dalla predetta imputazione, ossia dovrà appellarsi al terzo comma della citata normativa, che afferma: “Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. L’autorità chiamata a decidere su un caso simile dovrà valutare attentamente le prove fornite dai litiganti per stabilire se, nella specifica vicenda, sussista o meno l’impossibilità per l’insegnante di prevedere e di attivarsi per impedire il fatto illecito compiuto da un proprio studente sotto la propria custodia. A tal riguardo, con una recente pronuncia, la Corte di legittimità ha ribadito il principio secondo cui, nella valutazione del caso specifico, tra le circostanze fattuali da considerare è rilevante anche l’età dell’alunno coinvolto. In particolare, è stato affermato che: “Il contenuto dell’obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde, con l’avvicinarsi di questi all’età del pieno discernimento, il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza” (cfr. Cass. civ. sez. III, ord. 20 ottobre 2025, n. 27923). I giudici sono tornati così a sottolineare che l’operato di un diciassettenne non può essere valutato alla stessa stregua di quello di un bambino di età nettamente inferiore e che, di conseguenza, sulla capacità di discernimento del minore si parametrerà anche la portata dell’obbligo di vigilanza gravante sul docente cui il minore è affidato.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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