Il Tirreno

Toscana

Sportello legale
L'eredità

Il patto di famiglia serve ad assicurare la continuità aziendale

Il patto di famiglia
serve ad assicurare
la continuità aziendale

Si evitano anche liti successorie: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris

3 MINUTI DI LETTURA





È possibile accordarsi in anticipo con i miei figli sulla futura divisione della mia eredità, magari trasferendo già ora l’azienda di famiglia a uno di loro, in modo da evitare conflitti quando non ci sarò più? È consentito fare questo tipo di accordo? 
Angela da Bologna

L’articolo 458 del Codice Civile, rubricato “Divieto di patti successori”, dispone: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”. Sono pertanto privi di efficacia gli accordi con cui un soggetto dispone della propria successione (c.d. patti costitutivi), oppure dispone di un’eredità non ancora aperta (c.d. patti dispositivi) o, ancora, rinuncia anticipatamente a diritti successori futuri (c.d. patti abdicativi). L’inciso iniziale della norma (“Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e seguenti”) individua però un’importante eccezione al divieto: si tratta del “patto di famiglia”, istituto introdotto nel 2006 (L. n. 55/2006) sotto la spinta dell’esigenza, avvertita anche in ambito europeo, di evitare che l’apertura della successione di un imprenditore determini conflitti tra eredi tali da porre a rischio la continuità dell’attività produttiva, con conseguenze negative non solo per la compagine familiare, ma anche per l’azienda, i lavoratori e il mercato. Il legislatore ha quindi inserito nel codice una clausola di salvaguardia, consentendo, in deroga al divieto generale dei patti successori, un accordo volto a garantire stabilità e continuità del controllo aziendale. Ai sensi dell’art. 768-bis c.c., “è patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”. L’azienda o le partecipazioni societarie vengono così sottratte alle regole della futura successione e diventano oggetto di un contratto negoziale plurilaterale che, a pena di nullità, deve essere stipulato con atto pubblico. Devono parteciparvi l’imprenditore (o il titolare delle quote) e tutti coloro che, al momento della stipula, rivestono la qualità di eredi legittimari. Il patto produce effetti reali, in quanto trasferisce immediatamente l’azienda o le partecipazioni ai discendenti beneficiari, ed effetti obbligatori, poiché questi ultimi sono tenuti a liquidare gli altri legittimari non assegnatari mediante corresponsione del valore ad essi spettante, in denaro o in natura. In tal modo, il passaggio generazionale dell’impresa avviene in un quadro certo e condiviso, evitando l’insorgere di future liti successorie e garantendo continuità all’attività economica. In conclusione, il patto di famiglia si pone come strumento utile per garantire la continuità dell’impresa nel passaggio generazionale, evitando conflitti tra eredi e proteggendo la stabilità dell’attività produttiva. Si tratta di un accordo che richiede consapevolezza, equilibrio e la partecipazione di tutti i legittimari, così da preservare, insieme al patrimonio, anche la coesione familiare e la solidità dell’azienda nel tempo.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

In Primo Piano
Politica

Nuova giunta regionale, ecco la squadra di Eugenio Giani: tutti i nomi. Le conferme e le sorprese

di Redazione web