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Riforma della giustizia: separazione delle carriere, Alta Corte e referendum – Cosa c’è da sapere

di Redazione web

	L'aula del Senato
L'aula del Senato

Via libera definitivo in quarta e ultima lettura da parte del Senato per il ddl costituzionale

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Il ddl costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare, che ha avuto il via libera definitivo in quarta e ultima lettura da parte del Senato, prevede la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, ovvero tra giudice e pm, senza l’unico passaggio oggi consentito. Il Csm diventa quindi doppio e i suoi membri vengono integralmente sorteggiati.

La separazione delle carriere

Il disegno di legge costituzionale n. 1917 sancisce la nascita del Consiglio superiore della magistratura “giudicante” e del Consiglio superiore della magistratura “requirente”, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica.

«Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione – si legge nel testo –. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge». I consiglieri durano in carica quattro anni e «non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva».

L’Alta Corte

Per sanzionare gli errori dei magistrati, invece, arriva l’Alta Corte di giustizia composta da magistrati, avvocati e professori. «L’Alta Corte è composta da quindici giudici – recita il ddl – tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità».

L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato.

E ora?

Dopo l’ultimo passaggio in Senato, è ora necessario richiedere il referendum confermativo affinché la riforma diventi legge. Le Camere non hanno infatti raggiunto il quorum – previsto dalla Costituzione – del voto favorevole dei due terzi dei componenti che avrebbe consentito di evitare la consultazione referendaria.

Quando

L’articolo 138 della Costituzione prevede che «le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi», senza la necessità di raggiungere un quorum. L’obiettivo di governo e maggioranza è di poterlo svolgere nella primavera del 2026.

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