Pienamente risarcibile il danno parentale legato alla perdita del feto
La sentenza della Cassazione: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris
Gentile redazione, ho letto che la Cassazione ha riconosciuto un risarcimento ai genitori per la perdita del loro bambino ancora non nato, ma non ho capito bene. Mi pareva che fino ad ora non fosse previsto un risarcimento del genere, perché il feto non è ancora una persona “nata”. La sentenza allora cambia tutto? Vuol dire che ora si può chiedere un risarcimento ogni volta che una gravidanza non va a buon fine, anche se non c’è colpa dei medici?
Roby87
Il quesito posto dalla lettrice de “Il Tirreno” è più che legittimo perché la sentenza della Cassazione ha effettivamente toccato un punto molto delicato e spesso frainteso. Non si tratta, però, di un cambiamento “rivoluzionario” del diritto, bensì di una precisazione importante che si cercherà di spiegare dappresso. Prima, però, occorre subito fare una puntualizzazione importante in risposta al quesito: il risarcimento del danno per la perdita del feto non nasce dal fatto in sé che la gravidanza si interrompa, ma dal fatto che ciò accada “per colpa altrui”, cioè a causa di un errore medico o di una condotta sanitaria non conforme alle regole.
Premesso ciò, l’argomento di oggi trae origine da una decisione della Terza sezione civile della Cassazione che si è recentemente pronunciata su un caso che tocca uno dei temi più delicati del diritto e dell’etica: la perdita del rapporto parentale con un feto non ancora nato. La vicenda riguardava una giovane donna giunta alla quarantunesima settimana di gravidanza, ricoverata con evidenti segni di sofferenza fetale. Ci si è chiesti: può parlarsi di un danno da perdita del rapporto parentale in una simile situazione? E, se sì, tale danno deve essere considerato di entità ridotta per il fatto che il feto non sia ancora venuto alla luce?
Secondo la Corte d’Appello, la relazione instauratasi tra i genitori e il feto prima della nascita avrebbe natura meramente “potenziale”. Non riconoscendo l’esistenza di un legame oggettivo, i giudici di merito avevano quindi ridotto la somma riconosciuta in primo grado a titolo di risarcimento del danno. Tuttavia, per comprendere appieno la questione, occorre richiamare alcuni principi fondamentali della nostra Costituzione — in particolare gli articoli 2, 29, 30 e 31 — nonché l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
L’articolo 2 della Costituzione sancisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, e tra queste formazioni sociali rientra certamente la famiglia. L’articolo 29 riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio; l’articolo 30 stabilisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli; l’articolo 31 impegna la Repubblica a proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù. A livello sovranazionale, l’articolo 8 della Cedu garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la chiarezza di tali principi, la giurisprudenza non era univoca. Con l’ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025, la Cassazione ha ora fornito una risposta netta: la morte del feto dovuta a responsabilità sanitaria integra un danno da perdita del rapporto parentale in capo ai genitori. Secondo i giudici di legittimità, ridurre i valori tabellari per il solo fatto che il feto non sia ancora nato contrasta con i principi costituzionali di tutela della maternità e della vita.
La Suprema Corte ha dunque ribaltato l’impostazione della Corte d’Appello, affermando che la relazione genitoriale nasce già nel corso della gestazione e si consolida nel tempo, diventando parte della realtà affettiva dei genitori. La morte del feto, pertanto, incide su un legame reale e attuale, provocando una sofferenza che si radica nella quotidianità futura e altera gli equilibri di vita dei genitori. Il danno conseguente assume una duplice dimensione: morale e dinamico-relazionale, cioè connessa al mutamento delle abitudini e dei percorsi di vita.
In conclusione, la sofferenza per la perdita del feto costituisce a pieno titolo un danno parentale, pienamente risarcibile. La quantificazione dovrà essere effettuata caso per caso, come per ogni altro danno alla persona, senza alcuna riduzione automatica legata al fatto che il feto non fosse ancora nato.
Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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