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Il sostegno economico

Quando l’amore svanisce ecco che fine fanno i soldi trasferiti al partner

Quando l’amore svanisce
ecco che fine fanno
i soldi trasferiti al partner

Contratto di mutuo o donazione: i consigli dell'avvocata Annalisa Scura

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Quando il mio compagno si è trovato in difficoltà economiche, ho pensato fosse giusto dargli una mano: un bonifico oggi, un prestito domani e alla fine una somma che definire “importante” è poco. Non l’ho fatto per interesse, ma per affetto e fiducia. Ora che la relazione sta finendo — e che di affetto ne è rimasto giusto qualche briciola — ho chiesto la restituzione del denaro. Lui, con una serenità che definirei olimpica, sostiene che fossero regali d’amore. Insomma, pare che io abbia finanziato una storia sentimentale a fondo perduto. Posso fare qualcosa per riavere i miei soldi, o devo rassegnarmi all’idea che l’amore, oltre a cieco, sia anche costoso? 
Luisa

Il sostegno economico reciproco tra partner è una pratica comune che, in mancanza di un vincolo matrimoniale o di una regolamentazione scritta, sconta l’assenza di una tutela specifica in caso di rottura. Il trasferimento di denaro tra partner, infatti, può configurare un prestito (mutuo), una donazione o anche l’adempimento di un’obbligazione naturale, quando manchi una scrittura privata o altra prova che documenti il passaggio di denaro.

Nel caso di mutuo – che, si badi bene, si perfeziona sempre con la consegna del denaro anche in assenza di un accordo scritto e che impone l’obbligo di restituzione – la giurisprudenza ha più volte ribadito che il trasferimento di denaro può essere interpretato come mero atto di liberalità (donazione o adempimento di un’obbligazione naturale) in assenza di una chiara prova dell’intento di prestare. Ciò significa che incombe su colui che ha prestato il denaro l’onere di dimostrare che uno specifico trasferimento di denaro era destinato ad essere restituito e che non era preordinato a sopperire ad un dovere morale di assistenza finanziaria del partner ovvero a compiere un atto di liberalità. Per tale ragione, la giurisprudenza ha spesso affrontato il tema della prova dell’intento negoziale, ossia della volontà effettiva del partner che presta.

In caso di mutuo, la tutela si rinviene negli articoli 1813 e seguenti del cod. civ. che, in presenza dell’accertamento dei requisiti del contratto che non ha alcun obbligo di forma, comporta l’obbligo di restituire quanto ricevuto in prestito entro un determinato arco temporale fissato dalle parti o, in assenza, dal giudice tenuto conto delle circostanze in cui è avvenuta la consegna del denaro.

Negli altri casi, invece, la tutela per il partner si rinviene nell’istituto dell’arricchimento senza causa disciplinato dall’art. 2041 c.c. che presuppone l’accertamento dell’effettivo incremento patrimoniale a favore di un partner, del corrispondente impoverimento da parte dell’altro partner e dell’assenza di una giustificazione giuridica per tale trasferimento di valore.

In entrambi i casi, non è detto che la restituzione avvenga in forma integrale, posto che spesso viene riconosciuto dai giudici un rimborso parziale delle somme prestate, tenendo conto del beneficio che il partner creditore potrebbe aver tratto dal prestito durante la relazione. Ne sono tipici esempi i casi in cui un partner ha prestato all’altro il denaro necessario al pagamento delle utenze relative all’abitazione ove entrambi i conviventi hanno vissuto, ovvero il caso in cui il denaro è stato prestato al partner come contributo assistenziale a fronte dell’attività domestica svolta da costui.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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