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Gli atti tributari

La cartella di pagamento può essere annullata per vizio di notificazione

La cartella di pagamento può essere annullata per vizio di notificazione

Norme a tutela del contribuente: i consigli dell'avvocata Annalisa Scura

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Da una verifica eseguita presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, scopro che a mio nome risulta una cartella di pagamento di cospicuo importo, ma io non ho mai ricevuto nessuna lettera, tant’è che risulta inviata ad un indirizzo in cui non ho mai abitato. Cosa posso fare? Devo ugualmente pagare?
Daniele

La disciplina che regola la notificazione degli atti tributari si rinviene, in parte, nella disciplina generale dettata dal Codice di Procedura Civile e, in parte, nella specifica disciplina dettata dall’articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica (d.p.r.) 600/1973.

In particolare, quest’ultima citata norma dispone che gli atti dell’Agenzia delle Entrate debbano essere notificati seguendo le regole del Codice di Procedura Civile con alcune modifiche:

(i) la notifica deve essere fatta da messi comunali;

(ii) chi riceve l’atto deve firmarlo;

(iii) salvo il caso di consegna dell’atto in mani proprie, la notifica deve avvenire nel domicilio fiscale del contribuente o nel diverso indirizzo comunicato dal contribuente stesso;

(iv) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione o ufficio del contribuente, l’avviso del deposito si affigge nell’albo del comune e la notificazione si ha per eseguita dopo 8 giorni dall’affissione.

Dunque, in via generale, la corretta notificazione di una cartella di pagamento deve avvenire nel luogo di residenza, dimora, domicilio fiscale o domicilio eletto dal contribuente.

Pertanto, la notifica di una cartella di pagamento effettuata presso un indirizzo che non è mai stato qualificato come residenza, dimora o domicilio del contribuente, non può essere considerata notifica regolare, con la conseguenza che la notifica irregolare può essere considerata nulla o addirittura inesistente.

Nel primo caso, la nullità della notifica può essere sanata dalla effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, principio cardine che viene sancito dallo Statuto del Contribuente che all’articolo 6, comma 1, Legge numero 212/2000 prevede: "L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario".

Il successivo articolo 7-sexies, commi 1 e 2, Legge numero 212/2000, poi, si occupa dei vizi delle notificazioni e qualifica come "inesistente" la notificazione di un atto privo dei suoi elementi essenziali, ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario o estinti.Al di fuori di questi casi, dunque, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è considerata nulla, ma - come dicevamo - la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto e sempre che l’amministrazione o l’agente della riscossione - sui quali grava l’onere della prova - possano dimostrare la regolarità della notifica. In mancanza di tale prova, la cartella di pagamento è annullabile per vizio della notificazione.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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