Economia
Patente, la sospensione disposta dal prefetto ha natura cautelare
Guida in stato di ebbrezza: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia
Ho 32 anni e qualche sera fa, dopo una cena tra amici, sono stato fermato per un controllo: avevo bevuto due bicchieri di vino e il test ha rilevato un tasso alcolemico sopra il limite. Fin qui nulla da dire, mi aspettavo la multa e magari anche qualche conseguenza, ma quello che non capisco è come sia possibile che, oltre a tutto il resto, mi abbiano subito ritirato la patente sul posto e ora il Prefetto la possa sospendere per mesi, e poi anche il giudice! Ma cosa deve decidere il giudice se me l’hanno già sospesa?
E.M. da Bientina
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 186 del Codice della Strada, "È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche". Al comma due, lo stesso articolo prevede una serie di sanzioni pecuniarie a seconda del livello del tasso alcolemico. Tutte le sanzioni ivi descritte sono accompagnate dal seguente inciso: "All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida...". La durata della sospensione è determinata sulla base del livello del tasso alcolemico - alla stregua della sanzione pecuniaria - e va da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni. La sanzione accessoria della sospensione della patente cui fa riferimento l’art. 186 C.d.S. è disposta dal giudice penale ed applicata in concreto dal Prefetto. Ma lo stesso Codice della Strada, all’art. 223, prevede l’ipotesi in cui è lo stesso Prefetto a disporre la sospensione. In particolare, il primo comma dell’articolo citato così prevede: "Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni". Come possiamo notare, le due norme si intersecano fra di loro rendendo complessa l’interpretazione giuridica delle norme. A risolvere il problema interpretativo è intervenuta la Cassazione civile sez. II dell’1 febbraio 2025, con la sentenza n. 2425 stabilendo che "In tema di sanzioni amministrative per guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente ex. art. 223, comma 1, c.d.s., ha natura cautelare e provvisoria, poiché anticipa la sanzione accessoria irrogabile all’esito dell’accertamento giudiziale e svolge funzione di tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’ordine pubblico, impedendo che il conducente continui a tenere una condotta pericolosa". Con la sentenza citata, la Corte di Cassazione ha voluto affermare quattro principi di diritto: il primo - che risponde alla nostra domanda - stabilisce che "la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 lett. b dello stesso articolo, ed è disposta dal giudice penale". Con un secondo principio chiarisce che "la sospensione cautelare e provvisoria della patente di guida prevista dall’art. 223 comma 1 c.d.s. - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito ha lo scopo di tutelare l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente, nell’immediato, continui a tenere una condotta pericolosa". In terzo luogo sottolinea come tale sospensione cautelare e provvisoria possa essere disposta anche in caso di guida in stato di ebbrezza, quando questa costituisce reato, purché intervenga in un tempo ragionevole. Infine, la Corte di Cassazione inquadra come autonoma fattispecie di sospensione cautelare della patente quella prevista dall’art. 186 comma 9 del C.d.S., ossia quella che il prefetto dispone fino all’esito della visita medica, in funzione della revoca della patente.
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