Economia
Per i servizi non richiesti non si deve pagare e c’è anche l’indennizzo
Pratiche commerciali scorrette: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti
La mia compagnia telefonica ha attivato sul mio numero alcuni servizi che non ho mai richiesto e per i quali mi sono stati addebitati dei costi. Vorrei capire se posso procedere con una denuncia o quali strumenti di tutela posso utilizzare.
Davide A. da La Spezia
Purtroppo, al giorno d’oggi, spesso l’attivazione di servizi non richiesti avviene mediante pratiche commerciali aggressive da parte degli operatori telefonici. Difatti, riceviamo molte chiamate promozionali in cui gli operatori cercano di convincere i consumatori ad attivare offerte vantaggiose in cui si inseriscono anche servizi non richiesti. O ancora, si tratta di vendita di servizi in pacchetti, in cui si nascondono anche servizi non desiderati dall’utente (questo fenomeno prende il nome di bundling).
Dal 19 agosto 2025 sono entrate in vigore nuove regole anti-spoofing che puntano a ridurre le chiamate di cui sopra. Prima di questa soluzione, vi era possibilità di iscriversi al c.d. “Registro Pubblico delle Opposizioni”. Questa modalità non ha dato i risultati desiderati, dunque, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha introdotto, da agosto, il c.d. “filtro anti-spoofing”, utile a bloccare le telefonate che mostrano un prefisso italiano pur arrivando dall’estero. Grazie a questa novità le chiamate che arrivano da un server straniero, ma mostrano il prefisso italiano “+39”, verranno bloccate automaticamente. Dal 19 novembre i controlli diventeranno ancora più stringenti, infatti gli operatori dovranno controllare anche le chiamate che sembrano arrivare da numeri mobili italiani e, successivamente, verificare che esistano e se il chiamante si trova davvero all’estero attraverso le informazioni di roaming internazionale. In caso contrario, la chiamata dovrebbe essere bloccata dagli operatori stessi. Nonostante i vari tentativi, siamo ancora lontani da una soluzione definitiva della questione. Dunque, non ci rimane che capire che cosa possiamo fare, se si verifica l’attivazione di servizi non richiesti.
Ai sensi dell’art. 67 quinquiesdecies del Codice del Consumo “il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67 septiesdecies, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26”.
Dunque, gli utenti hanno diritto a non pagare ed eventualmente al rimborso delle somme già pagate, oltre che alla disattivazione del servizio. Per ottenere il rimborso e/o la disattivazione del servizio è necessario inviare un reclamo formale all’operatore telefonico in questione attraverso i canali ufficiali, come telefono o e-mail. Oppure, e preferibilmente, inviare una raccomandata a/r o una Pec, per avere prova della sua ricezione. Gli operatori sono tenuti a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione, altrimenti si può procedere con l’istanza di conciliazione. Inoltre, l’art. 9 della delibera indennizzi, n. 347/18/Cons, Allegato A, sancisce il diritto dei consumatori di ottenere un indennizzo per ogni giorno di attivazione di un servizio non richiesto, pari a € 5 al giorno. Mentre, nei casi di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti, l’indennizzo è pari ad € 2,50 per ogni giorno di attivazione. Se si tratta di apparecchiature terminali o Sim l’indennizzo ammonta a € 25 per ogni apparecchiatura o Sim. I giorni per i quali spettano gli indennizzi vengono computati dalla data di presentazione del reclamo all’operatore.
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