Regionali
Contratti, attenzione alle clausole vessatorie e al diritto di recesso
Il caso di un piccolo commerciante: i consigli dell'avvocata Annalisa Scura
Sono il titolare di un piccolo “negozio di vicinato”. All’inizio dell’anno sono stata avvicinata da un sedicente incaricato di una società che fornisce vigilanza privata notturna il quale mi ha offerto la prova trimestrale del servizio, appunto, di vigilanza dietro pagamento di un piccolo corrispettivo (30 euro al mese). Nell’immediatezza ho accettato e sottoscritto un modulo prestampato ove si faceva riferimento a questa “trimestralità”. Non ho avuto il tempo né la possibilità di leggere con attenzione e accortezza l’intero modulo che ho sottoscritto, perciò dopo una settimana ho inviato alla società una comunicazione pec per recedere da quel contratto, che peraltro non mi era stato neppure rilasciato in copia. Ebbene, qualche giorno fa ricevo una richiesta di pagamento per un contratto triennale che – mi dicono dalla società – in mancanza di disdetta pervenuta alla società entro tre giorni dalla sottoscrizione, non può essere annullato. Cosa posso fare?
Massimo
Il piccolo commerciante oppure il piccolo consumatore che si trova a fronteggiare una richiesta di pagamento fondata su un contratto che non sapeva di aver stipulato e che non contiene precise regole per il recesso, come nel caso del quesito, trova tutela nella disciplina delle c.d. clausole vessatorie dei contratti stipulati su moduli standardizzati fuori dai locali commerciali.
Infatti, la clausola contrattuale che limita il diritto di recesso dal contratto stipulato dal consumatore fuori dai locali commerciali è detta “vessatoria”, cioè affetta da nullità assoluta e da considerarsi come non apposta, giacché “stabilisce un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione”, come peraltro accertato in maniera inequivoca col provvedimento dell’Autorità Garante del Commercio e del Mercato (Agcm) n. 24957, pubblicato sul Bollettino del 7 luglio 2014, n. 27.
Ed invero, “dal lato del consumatore”, tale clausola “non consente di valutare la convenienza della prosecuzione del rapporto contrattuale in essere oltre alla sua scadenza” né consente al consumatore di “valutare altre offerte disponibili sul mercato”.
Dunque, si tratta di clausole che “nel loro complesso, hanno l’effetto di vincolare il consumatore all’operatore”.
Peraltro, il cosiddetto Codice del Consumo individua il contenuto specifico e di dettaglio delle clausole che debbono essere contenute all’interno di un contratto stipulato fuori dai locali commerciali, individuando il termine minimo di esercizio del diritto di recesso in quattordici giorni dalla data di conclusione del medesimo.
Tale termine può perfino ritenersi esteso a dodici mesi in caso di mancata informazione da parte del venditore circa l’esistenza di questo diritto.
Ne consegue che – ferma ogni altra tutela per l’eventuale truffa perpetrata dal sedicente venditore – il consumatore ha diritto di recedere dal contratto sottoscritto (senza un’accurata valutazione) fuori dai locali commerciali della venditrice e senza che sia stato indicato il termine minimo di legge utile ad esercitare il recesso, cui consegue altresì il diritto del medesimo consumatore di ottenere la restituzione immediata di quelle eventuali somme che abbia medio tempore pagato alla società in forza di quel contratto nullo.
Questa tutela rafforza la posizione del consumatore, garantendo maggiore equilibrio contrattuale e prevenendo pratiche scorrette che limitano la libertà di scelta o impongono vincoli ingiustificati.
Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.