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Il finanziamento ipotecario

Il mutuo di liquidità e il contenzioso che ne può derivare

Il mutuo di liquidità e il contenzioso che ne può derivare

Usato per sanare i debiti precedenti: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris

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Da quando il lavoro è diminuito sono andato in difficoltà con il pagamento di alcuni finanziamenti che avevo fatto con la mia banca sempre per ragioni di lavoro. Ora, però, la banca mi chiede di rientrare e per aiutarmi mi ha consigliato di fare un mutuo di consolidamento. Io tuttavia non sono convinto perché, leggendo su internet, alcuni dicono che questo mutuo non è valido. Potete chiarirmi le idee?
Grazie. M.M. da Pontedera

È frequente che una banca conceda a un cliente un finanziamento ipotecario per sostituire altri finanziamenti che il cliente fatica a pagare o non riesce a saldare. Questa operazione, detta comunemente mutuo di "liquidità" o "di consolidamento" è, tecnicamente, un mutuo solutorio ovvero un mutuo che permette alla banca di aggiungere una garanzia ipotecaria sul capitale già prestato al cliente, offrendo una maggiore dilazione dei pagamenti a un tasso di interesse più conveniente e con una durata più lunga.

Questo tipo di finanziamento è oggetto di un nutrito contenzioso giudiziario, nato per lo più dalle difese spiegate da quei debitori che, già in difficoltà economica, si sono rivolti alla propria banca per tentare di uscire dalla loro situazione ma che poi non ce l’hanno fatta ad onorare le scadenze dei pagamenti. A fronte delle azioni giudiziarie avviate dalle banche per ottenere il pagamento del dovuto, i debitori hanno rilevato la nullità del contratto del mutuo solutorio poiché, in realtà, esso si sarebbe risolto in una mera operazione contabile senza, quindi, la messa a disposizione del mutuatario delle somme nuove.

La questione giuridica, quindi, coinvolge la natura stessa di questo tipo di mutuo che, non prevedendo una ricezione di denaro ulteriore per il cliente, si configura piuttosto come una partita di giro: la banca finanzia una somma e contemporaneamente la riprende per sanare i debiti precedenti. Questo solleva il dubbio se tale tipo di contratto rientri effettivamente nella definizione di mutuo stabilita dall’articolo 1813 del codice civile. Quest’ultimo, infatti, è un contratto reale che richiede la consegna di denaro al mutuatario, il quale si impegna a restituirlo con gli interessi concordati; è dunque essenziale la "datio rei" per la costituzione valida del contratto. Si pone quindi il problema se la somma messa a disposizione dal mutuo vada effettivamente nella disponibilità del mutuatario o se sia immediatamente trattenuta dalla banca per coprire i debiti pregressi. In quest’ultimo caso, il contratto potrebbe risultare nullo per mancanza dell’oggetto.

Un altro interrogativo riguarda la validità del contratto in caso di azione esecutiva intrapresa dalla banca, qualora il debitore risultasse insolvente. Secondo recenti sentenze della Corte di Cassazione, tra cui la numero 23149/2022, il trasferimento della somma si ritiene avvenuto già con l’accredito sul conto del mutuatario, anche se subito addebitato per saldare i debiti insoluti. Questo sembra essere l’orientamento prevalente, ma una risposta definitiva potrebbe giungere solo con una pronuncia delle Sezioni Unite, recentemente investite della questione.

È importante sottolineare che il mutuo solutorio non rappresenta una novazione dell’obbligazione originaria, ma costituisce una mera trasformazione formale del debito, che non nasce da un nuovo contratto di mutuo, bensì dal debito preesistente, mutandone solo la forma.

Premesso tutto quanto sopra, in caso di situazione debitoria conclamata del singolo, della famiglia o dell’impresa, prima di contrarre ulteriori debiti, è consigliabile valutare l’ipotesi di accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento disciplinate nel codice della crisi e dell’insolvenza per risolvere alla base una situazione economico-finanziaria compromessa.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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