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Il caso

“Rivoluzione” trasporti, svolta dalla Toscana: la sentenza della Cassazione su auto e van delle agenzie di viaggio. Cosa cambia


	Un minibus (foto di repertorio)
Un minibus (foto di repertorio)

La Fiavet: «Fissato un principio valido in tutto il territorio nazionale: così si aprono nuovi scenari per il mercato turistico»

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FIRENZE. Con una sentenza “storica” della Corte di cassazione, parte dalla Toscana una vera e propria “rivoluzione dei trasporti” destinata a cambiare il volto dell’accoglienza turistica. La sentenza conferma la possibilità per le agenzie di viaggio di impiegare autovetture immatricolate a uso proprio (auto e van fino a nove posti) per svolgere il trasporto dei propri clienti nel corso di un’escursione organizzata. Lo rende noto Fiavet Toscana, la federazione regionale delle agenzie di viaggio aderente a Confcommercio.

Cosa cambia

«Questo tipo di attività, apparentemente scontata per un’agenzia di viaggi, in alcune città era ostacolata dalla polizia locale a causa di un’interpretazione errata del Codice della Strada, secondo cui gli agenti di viaggio potevano trasportare i clienti usando autobus con dieci e più posti, ma non autovetture a nove posti – spiega Pier Carlo Testa, presidente di Fiavet Toscana, la federazione regionale delle agenzie di viaggio aderente a Confcommercio – Questo significava obbligare le agenzie, dotate di propri veicoli, a subappaltare il trasporto dei piccoli gruppi agli Ncc, senza alcuna necessità imprenditoriale e con evidente danno economico». La Corte di cassazione ha messo fine a questa situazione, fissando un principio valido in tutto il territorio nazionale.

Secondo la Suprema Corte, i veicoli di proprietà delle agenzie di viaggio (senza distinzione tra autovetture e autobus) immatricolati “ad uso proprio” possono essere utilizzati per il trasporto di terzi a scopo commerciale.

La storia

Il presidente di Fiavet Toscana Confcommercio racconta la vicenda: «Tutto è iniziato nel 2018, quando un agente di viaggio è stato multato dai vigili del Comune di Siena per aver utilizzato il proprio “nove posti” per trasportare i clienti durante un’escursione. Con il supporto del nostro legale, l’avvocato Francesco Tessari, abbiamo quindi portato il caso in Cassazione, che pochi giorni fa ha accolto le nostre tesi, confermando che l’uso dell’auto di proprietà dell’agenzia di viaggi è qualificabile come “uso proprio”, e come tale pienamente consentito senza incorrere in violazione dell’art. 85 del Codice della Strada. Di fatto, la Corte ha giudicato pienamente legittima la condotta dell’agente, garantendo così una nuova libertà operativa alle agenzie».

Nuovi scenari

Secondo Testa, «la sentenza apre nuovi scenari per il mercato turistico, offrendo vantaggi concreti per i piccoli gruppi di turisti e offrendo un assist decisivo alle politiche contro l’overtourism. Sì, perché potremo trasportare a costi molto più bassi i piccoli gruppi, rendendo più sostenibili le destinazioni congestionate come Firenze, ma anche promuovere mete alternative nel territorio circostante. In vista del Giubileo, questa flessibilità rappresenta una risorsa preziosa per molte città italiane, Roma in primis». La possibilità di utilizzare mezzi propri porta anche a un vantaggio economico per i turisti, come spiega Testa: «Offriremo servizi a costi più competitivi e finalmente le agenzie di incoming potranno competere meglio con i tour operator stranieri, che fino ad oggi avevano margini di manovra più ampi. Questa sentenza è dunque un’opportunità per ripristinare un contesto più equo e sostenibile per le nostre agenzie».

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