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La polizza vita, come liquidarla agli eredi e con quali ripartizioni
Le sentenze non aiutano a chiarire: i consigli dell'avvocato
Vorrei chiedere chiarimenti sulla mancata liquidazione della polizza vita del mio defunto marito nella parte che spetterebbe ai suoi genitori e a me secondo la legge. Per spiegarmi meglio: i miei suoceri e io abbiamo ricevuto in eredità la casa e i soldi del conto corrente intestato al mio defunto marito secondo le quote previste dalla legge, ma il premio della polizza sulla vita di mio marito è stato liquidato a tutti noi in parti uguali e non secondo le predette regole. A detta dell’assicurazione non vi è stato alcun errore, ma io sono perplessa, penso di aver diritto a una somma maggiore.
Lucia da Empoli
Come è noto, alla morte di una persona si apre la sua successione – testamentaria o ab intestato che sia – e i chiamati all’eredità, da quel momento, possono subentrare in molte delle posizioni giuridiche rivestite dal cosiddetto de cuius, ciascuno secondo la propria quota. Da un punto di vista prettamente patrimoniale, il nostro ordinamento prevede che il soggetto che accetta l’eredità senza ricorrere al beneficio d’inventario, diventa erede del de cuius e acquista tutto ciò che è confluito nell’asse ereditario di quest’ultimo a causa della sua dipartita, sia le poste attive che quelle passive. Così, ad esempio, si assisterà alla spartizione pro-quota tra gli eredi delle proprietà intestate al de cuius; si pensi agli immobili, alle somme depositate sui conti correnti, ma anche ai debiti maturati in vita nei confronti dell’Agenzia delle Entrate o nei confronti di istituti finanziari, qualora intestati al de cuius al momento della sua morte. Il coniuge, inoltre, quando si apre la successione dell’altro coniuge e se questi non ha lasciato alcuna volontà testamentaria, in presenza dei genitori che concorrano alla medesima eredità, ha diritto a una quota ereditaria maggiore (per legge nella misura di un mezzo) rispetto a quella riconosciuta a questi ultimi (per legge nella misura di un quarto).
Ebbene, da questa breve premessa si capisce il dubbio della lettrice del Tirreno che, conscia di potersi ripartire coi genitori del suo defunto marito tutto quello che egli ha lasciato in eredità, non comprende perché la società di assicurazione non ha corrisposto a lei la metà del premio assicurativo, in qualità di erede e di beneficiaria della polizza intestata all’assicurato deceduto, secondo la rispettiva quota successoria. I contratti assicurativi sulla vita riportano spesso la dicitura generica “agli eredi legittimi o testamentari” per indicare i soggetti beneficiari del premio, qualora si concretizzi il rischio assicurato. Invero, occorre sottolineare che il dibattito giurisprudenziale in merito è stato molto acceso. La questione giuridica sottesa, infatti, riguarda l’applicabilità delle regole dettate in materia di successione ai contratti assicurativi sulla vita, vista la fattispecie disciplinata dall’art. 1920, commi 1 e 3 c.c. secondo cui “È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo” e che “Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione” e visto il principio dell’interpretazione del contratto fissato dal dispositivo dell’art. 1362 c.c.
Sul punto, l’orientamento delle diverse Sezioni della Suprema Corte negli anni è stato ondivago, al punto che si è reso necessario persino l’intervento delle Sezioni Unite. Nella fattispecie posta all’attenzione di queste ultime, la compagnia assicurativa aveva corrisposto all’erede dell’assicurato deceduto il premio in base a quanto scritto sulla polizza e non sulla base della sua qualifica di erede e della quota di eredità che gli sarebbe spettata. Per l’assicurazione, infatti “il rimborso per l'evento morte avrebbe dovuto essere ripartito tra gli eredi in parti uguali tra di loro”, poiché il riferimento agli eredi del testo contrattuale, essendo un atto tra vivi, doveva essere inteso come una preventiva individuazione per relationem dei soggetti che sarebbero stati indennizzati al verificarsi dell’evento morte, senza entrare nel merito del riparto delle rispettive quote di successione.
Quest’ultima tesi è stata quella accolta con la pronuncia n. 11421/2021delle Sezioni Unite. Pertanto, in caso di richiesta di pagamento di una polizza vita, il beneficiario acquista un diritto “iure proprio” al pagamento della prestazione, non già a titolo di legato o di quota ereditaria.
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