Italia
La vendita porta a porta e le possibilità esistenti per annullare il contratto
Caparra per un divano mai arrivato: i consigli dell'avvocato
Penso di essere stato vittima di una truffa. Tempo fa ho acquistato un divano da un consulente che si è recato a casa mia per farmi firmare il relativo modulo. Nell’occasione mi ha rilasciato la copia dell’ordine inserito nell’apposito opuscolo pubblicitario, assicurandomi che il divano sarebbe stato consegnato decorsi 30 giorni e io ho pagato 500 euro di caparra, obbligandomi a saldare il residuo importo del prezzo in rate mensili dopo la consegna. Tuttavia, sono passati quattro mesi e del divano non c’è traccia. Inoltre, leggendo la copia rilasciatami dall’incaricato alla vendita, non trovo scritto il termine di consegna ma, soprattutto, il prezzo indicato è molto più alto di quello pattuito. Come posso fare?
Arduino, Pisa
La vendita “porta a porta” è utilizzata dai professionisti, in modo occasionale o abituale, per promuovere i prodotti e i servizi messi in commercio ad una più vasta platea di potenziali clienti rispetto a quelli che, loro sponte, si recano presso i locali del professionista. Il caso che ci è stato sottoposto descrive una classica ipotesi di contratti negoziati fuori dai locali commerciali tra consumatore e professionista, la cui disciplina è contenuta nell’art. 45 del Codice del Consumo. Invero, anche in questa particolare tipologia contrattuale, attraverso il semplice scambio dei consensi, l’acquirente-consumatore ottiene la proprietà del bene compravenduto – sebbene non ancora nella sua materiale apprensione – e assume nei confronti del venditore l’obbligo di corrispondere l’importo pattuito a titolo di pagamento del prezzo. Tuttavia, la circostanza che la vendita sia avvenuta in un luogo diverso dai locali del professionista permette all’acquirente-consumatore di sciogliere il vicolo contrattale senza un giustificato motivo entro un determinato termine. In particolare, la legge prevede la facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto a proprio piacimento, senza la necessaria sussistenza di un giustificato motivo, decorsi 14 giorni dalla relativa stipulazione, se le prestazioni in esso contenute non siano ancora state eseguite, ovvero decorsi 14 giorni dall’avvenuta consegna della merce compravenduta, salvo la conseguente assunzione dell’obbligo di restituirla.
Il cosiddetto recesso “ad nutum”, tuttavia, non si applica ad ogni contratto concluso tra professionista e consumatore. Occorre ricordare, infatti, che esistono alcune categorie contrattuali alle quali quest’istituto non si applica come, ad esempio, i servizi finanziari, sociali ed assistenziali, oppure i servizi di trasporto, le multiproprietà e i pacchetti turistici. Inoltre, in ogni caso, tale facoltà andrà esercitata senza violare i generali principi di correttezza e buona fede che informano i rapporti contrattuali. Si ricordi, comunque, che l’onere della prova in merito al regolare e tempestivo esercizio del proprio diritto di recesso – ossia nel termine di 14 giorni – incombe sul consumatore, pertanto, è necessario far attenzione alle modalità con le quali questo viene esercitato, affinché la dichiarazione esplicita di recesso raggiunga realmente la sfera di conoscenza o di conoscibilità del professionista. Qualora si lasci spirare il termine suddetto senza comunicare al professionista la propria volontà di recedere, tuttavia, possono essere altre le criticità fondanti il legittimo scioglimento del contratto concluso entro un termine superiore. Infatti, oltre a vedersi obbligato a fornire al consumatore tutta una serie di informazioni nella fase precontrattuale, sempre attraverso il reciproco scambio dei consensi il venditore acquista un diritto di credito consistente nell’importo del prezzo del bene e assume contestualmente l’obbligo di consegnarlo nei termini pattuiti, privo di vizi che ne diminuiscano il valore.
Ebbene, il fatto che il venditore – per mezzo dei propri ausiliari o preposti alla vendita – da un lato, abbia fornito informazioni incongruenti con quelle inserite nel testo contrattuale, ovvero abbia omesso di fornire le specifiche informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso e, dall’altro, non abbia consegnato il bene compravenduto nei termini pattuiti, fonda due ipotesi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali su di lui gravanti. Una siffatta circostanza, di regola, permette al consumatore di vedersi prolungato il termine suddetto da 14 giorni a 12 mesi, ovvero di invocare il diverso istituto della risoluzione del contratto.
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