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Autovelox non omologato ma multa già pagata: si ha diritto al rimborso? Risponde l’esperta

di Annalisa Scura

	Un autovelo (foto d'archivio)
Un autovelo (foto d'archivio)

Nel nostro “Sportello legale” l’avvocata Annalisa Scura risponde alla domanda di un lettore

13 maggio 2024
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Ho pagato la multa nei termini prescritti e, solo dopo il pagamento, ho appreso che il dispositivo di rilevazione della velocità (autovelox) non era stato omologato come previsto dalla legge. Posso chiedere la restituzione della somma pagata? Grazie mille in anticipo al Tirreno per la risposta che vorrà/saprà fornirmi attraverso il pool di avvocati dello Sportello Legale. Carlo.


La recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 10505 del 18 aprile 2024) - che ha dichiarato la nullità delle sanzioni elevate ai danni degli automobilisti sulla base degli accertamenti compiuti da dispositivi di rilevazione della velocità (i cosiddetti autovelox) non omologati ma solo approvati - ha scatenato le ire di quanti, negli anni, hanno pagato nei termini la multa ricevuta per l’eccesso di velocità sebbene l’accertamento fosse stato compiuto sulla base di un autovelox che si è scoperto, solo dopo il pagamento, non omologato come previsto dall’art. 142, comma 6, del Codice della Strada.

Ed invero, la citata sentenza ha chiarito definitivamente la distinzione tra l'omologazione - che “autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio testato in laboratorio” - e la semplice approvazione - che consiste in un procedimento semplificato che “non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. In altre parole - dice la sentenza citata - poiché l’omologazione consiste in una procedura che ha “natura necessariamente tecnica, finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico”, l'attività di accertamento compiuta da parte del pubblico ufficiale legittimato all’utilizzo di un tale strumento - dotato di certificazione di omologazione, di conformità e di funzionalità - ha funzione di fonte di prova. Mentre nessuna funzione di prova, ma mero indizio, invece, è destinato ad avere l’accertamento compiuto attraverso un dispositivo di rilevazione della velocità meramente approvato e non omologato.

Ebbene, è chiaro l’effetto dirimente che può avere la citata sentenza nelle controversie future e in quelle in corso, aventi ad oggetto l’opposizione delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada. Ciò, tuttavia, non significa che possano essere rimessi in discussione e opposti tutti i provvedimenti contenenti sanzioni amministrative elevate sulla base di autovelox non omologati ma meramente approvati. E ciò per almeno tre motivi: intanto, l’eventuale pagamento della sanzione costituisce acquiescenza al contenuto del provvedimento sanzionatorio da parte dell’automobilista; in secondo luogo, può darsi il caso che sia spirato ogni termine utile a proporre l’opposizione al verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada; infine, il provvedimento amministrativo non opposto e contenente una sanzione non pagata, è idoneo a divenire titolo esecutivo contro l’automobilista che potrebbe esporsi, in tal modo, all’esecuzione coattiva della sanzione (emissione cartella esattoriale e pignoramento). Ricordiamo, infatti, che il verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada, contenente la cosiddetta multa da pagare, deve esserci notificato entro 90 giorni dalla data della presunta violazione che ci viene contestata e deve essere opposto dinanzi al giudice competente entro 30 giorni dalla predetta notifica.

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