Il Tirreno

Toscana

L'analisi

Diventi assoluta priorità il lavoratore

di Emanuele Rossi(*)
Diventi assoluta priorità il lavoratore

Il rispetto della dignità umana già contenuto nell’articolo 36 della Costituzione

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Il tema della definizione con legge del salario minimo dei lavoratori deve essere analizzato a partire da due fonti normative di riferimento.

La prima è la nostra Carta costituzionale. Il riferimento è all’articolo 36 il quale stabilisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Una disposizione che indica, anche a prima lettura, una duplicità di obiettivi (la proporzionalità e la sufficienza), in certa misura tra loro contraddittori (per essere sufficiente potrebbe non essere proporzionale, ad esempio), che devono trovare sintesi in una misura che sia stabilita in via generale: dalla legge o dal contratto collettivo.

In Italia, almeno fino ad oggi, si è scelta la seconda strada, anche grazie ad una giurisprudenza che ha esteso la portata dei contratti collettivi anche alle categorie che ne siano prive. In sostanza, dunque, il salario minimo è stabilito dai contratti collettivi stipulati, che la giurisprudenza dei tribunali estende a tutti i lavoratori.

La seconda previsione normativa è più recente, ed è contenuta in una direttiva dell’Unione europea (2022/2041 del 19 ottobre 2022), che stabilisce che il salario minimo può essere stabilito per legge (salario minimo legale), oppure mediante contrattazione collettiva nazionale, o dalla combinazione tra le due.

Pur non obbligando gli Stati a scegliere una via piuttosto che l’altra (attualmente, nei 27 Paesi dell’Unione europea, 21 hanno una previsione per legge, mentre 6 – tra cui l’Italia – si rifanno ai contratti collettivi), la direttiva indica alcuni requisiti per entrambi i casi. In particolare i secondi (tra cui l’Italia) sono invitati a promuovere e rafforzare la capacità delle parti sociali (associazioni di datori di lavoro e sindacati) di partecipare alla contrattazione collettiva, nonché a definire un piano d’azione – sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni – volto alla promozione della contrattazione collettiva.

Sulle due vie possibili, nel nostro Paese è in corso una divergenza di posizioni: l’opposizione che punta a introdurre un salario minimo mediante la legge; la maggioranza che propende per affidare la determinazione alla contrattazione collettiva.

Perché le opposizioni mirano a fissare con legge come deve essere una retribuzione proporzionale e sufficiente? Le ragioni sono indicate nella relazione della proposta presentata da Conte ed altri: vi si legge che i motivi sono diversi, ma il principale è il proliferare dei cosiddetti «contratti collettivi pirata», ossia i contratti collettivi, diffusi soprattutto in alcuni settori, stipulati da soggetti dotati di scarsa o inesistente forza rappresentativa, finalizzati a fissare condizioni normative ed economiche peggiorative per i lavoratori rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, dando vita a dannosi fenomeni di distorsione della concorrenza.

È evidente come il tema si intrecci strettamente con un altro, non meno delicato: la regolazione dei sindacati (che per la Costituzione dovrebbe avvenire con legge: ma ciò non è mai avvenuto) e la verifica del loro reale potere rappresentativo.

Più in generale, sarebbe giunto il momento di ritornare all’articolo 36 della Carta costituzionale, considerato che la stessa giurisprudenza ha sin qui adottato un’interpretazione della stessa più attenta alla dimensione proporzional-corrispettiva che a quella più sociale di sufficienza: e ciò, come si è detto, risulta “per nulla rispondente all’impianto solidaristico della nostra Costituzione” (Colapietro).

Lo ha ricordato, ragionando su altri piani, anche Papa Francesco: “Ogni ingiustizia che si compie su una persona che lavora è calpestare la dignità umana”.

Ben venga dunque un dibattito che rimetta al centro la persona che lavora, prima che il lavoro svolto dalla persona.

* professore ordinario di Diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

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