Giani chiarisce quando si può uscire dal comune: il caso dei supermercati
Ecco il testo della nuova ordinanza firmata dal governatore: si fa riferimento anche ai genitori separati che devono andare dai figli minorenni. Ma le norme fanno riferimento alla Toscana in zona "arancione", mentre il giorno successivo a questa ordinanza la regione è stata classificata "rossa"
Nota del 14 novembre: queste norme sono state superate dall'inserimento della Toscana nella zona rossa.
FIRENZE. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha firmato una nuova ordinanza per regolamentare gli spostamenti fuori dai Comune e l’attività dei centri culturali durante questa fase dell'emergenza Covid. Tra le altre novità, la possibilità di raggiungere un comune vicino per fare la spesa in “specifici punti vendita” (si può leggere: “supermercati”) quando questi non siano presenti nel proprio comune di residenza.
Riepilogando, oltre alle comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute e situazioni di necessità, ecco alcuni deglii altri casi più frequenti in cui sono sono consentiti gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione:
- per raggiungere le seconde case, individualmente, per le attività di manutenzione e riparazione con obbligo di rientro in giornata;
- per svolgere attività o usufruire di beni e servizi sospesi e non disponibili nel proprio Comune;
- nel caso in cui il proprio Comune non disponga di specifici punti vendita oppure nel caso sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel proprio Comune;
- alle persone separate o divorziate, per andare a trovare in comuni di aree differenti figli minorenni dall'altro genitore o comunque dall’affidatario per condurli presso di sé: tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
Altri casi in cui lo spostamento tra comuni è consentito:
- per le attività di raccolta e di frangiture delle olive (su terreni di proprietà o di cui si ha la disponibilità giuridica, direttamente o tramite appartenenti al medesimo nucleo familiare) anche per andare e tornare dai frantoi;
- per l'attività di raccolta di tartufi, funghi e attività di pesca svolte a titolo professionale, tali attività svolte a titolo amatoriale possono essere esercitate esclusivamente nel proprio Comune;
- per accudire gli animali allevati, limitatamente allo svolgimento di tale attività.
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