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Patenti scadute, l’Europa proroga di 7 mesi la validità della data indicata sul documento
Chi la deve rinnovare a giugno può viaggiare senza problemi fino a gennaio 2021; solo chi la doveva rinnovare a febbraio ha tempo fino al 31 agosto 2020
livorno
Valide anche oltre il 31 agosto le patenti di guida “scadute” che non è stato possibile rinnovare a causa dell’emergenza coronavirus. Perciò le visite alle Asl possono essere prenotate solo per: 1) revisioni patenti per sospensione da parte della Motorizzazione o della Prefettura; 2) patente scaduta prima del 1° febbraio senza proroga.
Infatti l’Unione Europea ha stabilito una proroga di 7 mesi per le patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020. E il nuovo regolamento comunitario uniforma la proroga delle scadenze in tutti gli Stati membri, quindi anche in Italia. Perciò per chi ha la patente di guida scaduta o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, la scadenza è prorogata di 7 mesi dalla data di scadenza indicata sul documento e per tutto il periodo potrà di circolare in tutti gli Stati dell’Unione Europea (attenzione: solo in quelli).
È necessario, dunque, prestare attenzione alla data di scadenza del documento: per rinnovare la patente scaduta il 1°febbraio si avrà tempo fino al 31 agosto agosto; per il rinnovo della patente con scadenza a fine di agosto, invece, si avrà tempo fino alla fine di marzo 2021.
Si tratta di una disposizione più favorevole rispetto alla norma introdotta a marzo dal Decreto Cura-Italia, che aveva prorogato fino al 31 agosto 2020 la validità delle patenti in scadenza dal 31 gennaio.
Tuttavia, i titolari di patente di guida italiana con scadenza fino al 31 gennaio 2020 possono usufruire dell’estensione di validità solo fino al 31 agosto 2020 e solo per la circolazione su territorio italiano, essendo questa data rimasta fuori dall’ambito di applicazione della nuova normativa.
I permessi provvisori di guida in scadenza tra il 1°febbraio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria. La disposizione è valida anche per gli attestati sanitari CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) e CAP (Certificato di Abilitazione Professionale) prorogati per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza. —
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