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Imposte e multe senza sanzioni o more: “rottamazione ter” per 17 anni di cartelle

Luca Signorini
Imposte e multe senza sanzioni o more: “rottamazione ter” per 17 anni di cartelle

Guida alla pace fiscale. Fino al 30 aprile è possibile chiedere di pagare Imu, Ici, Tarsu o contravvenzioni al netto di gravami. Il provvedimento (già in vigore) vale per i conti in sospeso dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017

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Parte la definizione agevolata dei ruoli Equitalia per i debiti fiscali contratti con l'Agente della riscossione tra il 2000 e il 31 dicembre 2017 ( Rottamazione ter). E scatta anche la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto legislativo 119/2018. Sono due misure contenute nel grande pacchetto della “pace fiscale 2019”, tra le più importanti novità della Legge di Bilancio 2019. Sono diversi gli strumenti inseriti in quello che è stato definito il condono fiscale 2019. Nel caso della maxi rottamazione è già possibile aderire: sul sito dell'Agenzia delle Entrate ci sono istruzioni ei moduli da compilare per aderire alla “pace fiscale”.

La “Rottamazione ter” consente la definizione agevolata dei debiti fiscali contratti con l'Agente della riscossione (l’ex Equitalia) tra il 2000 e il 31 dicembre 2017. In sostanza prevede lo stralcio - la cancellazione - di sanzioni e interessi di mora applicati: il contribuente deve versare solo l’ importo “netto” del debito.

Rientrano in questo pacchetto della “pace fiscale 2019”, per esempio, imposte locali con pagate (come Ici o Imu, Tari, Tarsu), bollo auto e le multe.

Non rientrano nella definizione agevolata della legge di Bilancio 2019: il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni dovute a condanne penali, sanzioni diverse da quelle conseguenza di violazioni tributarie o violazione di obblighi relativi ai contributi e premi dovuti a enti previdenziali.

La maxi rottamazione prevede il pagamento del debito in un’unica soluzione o fino a un massimo di dieci rate di pari importo ripartite in 5 anni, con un tasso di interesse ridotto al 2% annuo a partire dal 1° agosto 2019. Per usufruire della nuova definizione agevolata si deve presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019 (il documento è già disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e negli uffici territoriali dell'ente). Due le rate annue per il pagamento: la prima scade il 31 luglio, la seconda il 30 novembre. Entro il 30 giugno 2019, l'Agente della riscossione invia una comunicazione al contribuente con l'accoglimento o l'eventuale diniego della domanda di definizione agevolata.

Il documento di adesione alla rottamazione ter (Modello DA-2018) è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate o negli uffici territoriali. Entro il 30 aprile 2019 dovrà essere compilato e firmato inviato alla Pec (posta elettronica certificata) della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento con copia del documento di identità o dovrà essere presentato agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Oltre a chi ha debiti con il fisco contratti tra il 2000 e il 31 dicembre 2017, rientra in questa definizione agevolata chi ha aderito alla prima rottamazione del 2016 e non ha versato tempestivamente e integralmente le rate del piano di definizione e chi ha aderito alla rottamazione bis del 2017 nel caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Chi non pagherà le rate scadute entro il 7 dicembre non potrà aderire alla Rottamazione ter. 
 

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