Il presidio
Ma per le multe per il lavoro nero non si può ottenere il trattamento speciale
LIVORNO. Per la legge (la numero 225 del 2016) non tutti i debiti con il Fisco sono uguali. Alcuni (la maggior parte) sono “rottamabili” e ammessi a condono, altri invece sono considerati “non...
LIVORNO. Per la legge (la numero 225 del 2016) non tutti i debiti con il Fisco sono uguali. Alcuni (la maggior parte) sono “rottamabili” e ammessi a condono, altri invece sono considerati “non rottamabili”. La distinzione è fondamentale per non incorrere in un diniego alla domanda di definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Vediamo le differenze.
DEBITI ROTTAMABILI
Il beneficio della sanatoria riguarda tutti i tributi erariali, ogni contributo, imposta e tassa dovuti allo Stato (come Iva ed Irap). Rientra tra i “rottamabili” qualsiasi contributo non versato ad enti previdenziali ed assistenziali, ad esempio Inps, Enasarco, Inail. Nel perimetro della definizione agevolata rientra la totalità dei tributi comunali, tra cui Ici, Imu, Tasi, Tarsu, Tares, Tari, Tosap, imposta di soggiorno, imposte e canoni sulla pubblicità. Ci sono poi le sanzioni da violazione del Codice della strada (le multe) e anche le ingiunzioni emesse, per conto degli enti locali, da concessionari privati della riscossione coattiva.
DEBITI NON ROTTAMABILI
La normativa esclude dalla definizione agevolata le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, nonché le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Non sono espressamente menzionati tra quelli “non rottamabili”, ma l'Agenzia delle Entrate e riscossione ha chiarito che devono ritenersi tali anche i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell’Unione Europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione Ocse o in uno Stato estero con cui l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione. Inoltre, tra i ruoli esclusi dalla rottamazione ci sono le sanzioni amministrative non tributarie (ad esempio quelle relative all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione del datore di lavoro: insomma le multe per lavoro nero) e anche le sanzioni irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale e agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, qualora la contestazione sia precedente al 1° gennaio 2007, quando l'allora Finanziaria ha dichiarato di natura amministrativo-tributaria questo tipo di sanzioni. (lu.si.)
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