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Toscana

L’assenza è giustificata solo per assistenza al disabile

Nel 2016 la Cassazione con sentenza 54712 ha stabilito che il permesso previsto dall’articolo 33 della legge 104 del 1992 è riconosciuto al lavoratore per via dell’assistenza al disabile: l’assenza...

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Nel 2016 la Cassazione con sentenza 54712 ha stabilito che il permesso previsto dall’articolo 33 della legge 104 del 1992 è riconosciuto al lavoratore per via dell’assistenza al disabile: l’assenza dal lavoro è giustificata solo per tale ragione. Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvale di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse dalla cura del disabile integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, con rilevanza ai fini disciplinari. Quindi il dipendente non solo può essere licenziato ma anche denunciato per indebita percezione di contributi statali.

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