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«Evita i gelati Sammontana o niente sconti». Multa di 61 milioni ad Algida per concorrenza scorretta
Così un concessionario italiano aveva scritto a un cliente. A multare la multinazionale Unilever (proprietaria di Algida) di 61 milioni è stata l’Antitrust. La società toscana ha testimoniato nel procedimento. L'ad: "Non ci sentiamo vittime"
LIVORNO. Marzo 2015. Con una mail, il concessionario nell’area laziale di Unilever, la multinazionale proprietaria dei gelati Algida, ricorda a un esercente «quanto è importante il rispetto dell’esclusiva dei marchi e quindi evitare l’inserimento di prodotti similari (Bomba, Magrini, Nice, Motta, Sammontana)». Altrimenti niente sconti o addirittura niente più contratto.
E in un’altra mail di un anno prima, un concessionario romagnolo scrive a un manager di Unilever: «Dopo Nestlè e Sammontana metteremo KO anche i “ghiacciolai” di turno». La guerra del gelato si combatte a colpi di ghiacciolo: da un lato il colosso anglo-olandese Unilever (Algida), multato dall’Antitrust di quasi 61 milioni per abuso di posizione dominante e ostacolo alla concorrenza. Dall’altro il piccolo produttore Bomba, specializzato in ghiaccioli, considerato pericoloso dal big del gelato in quanto in espansione. E per questo preso di mira da Unilever con modi considerati scorretti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nel mezzo, le altre aziende dolciarie come la toscana Sammontana, chiamata in causa dallo stesso concessionario, in quella mail di due anni e mezzo fa.
Dalle parole scritte dal venditore sembra che Unilever, nel pretendere l’esclusività del suo marchio Algida ai propri clienti, li inviti a mettere da parte anche i gelati di Empoli. Ma in realtà la Sammontana non si sente vittima ed è stata coinvolta nel procedimento dell’Antitrust solo per una testimonianza.
Lo spiega l’amministratore delegato, Leonardo Bagnoli: «Il Garante della Concorrenza e del Mercato ci ha chiamato per avere informazioni sul funzionamento del mercato del gelato. Nel rispondere alle domande che ci sono state poste, abbiamo spiegato come sono strutturati i contratti, su cosa vertono, quali meccanismi muovono il mercato e così via. Detto questo, noi siamo estranei ai fatti, in quanto soggetti terzi. Non ci riteniamo parte lesa e non abbiamo presentato alcun esposto o denuncia. Siamo stati chiamati in causa nel procedimento solo per la testimonianza».
A proposito di mercato, Sammontana e Nestlè sono considerati i principali concorrenti di Unilever/Algida, ma a crescere negli ultimi anni, nonostante la contrazione del mercato, è stato solo il colosso anglo-olandese, come scrive l’Antitrust nella sentenza. Il Garante inoltre spiega che Unilever è più presente con i suoi gelati nel Sud Italia, dove il clima è migliore, il litorale è molto più esteso e la stagione balneare più lunga. Mercati in cui la multinazionale detiene quote superiori al 60-70% e, in alcune zone, anche al 70-80%. Nestlé è invece più presente nel Nord, mentre Sammontana nel Centro (Toscana in primis)». Il Garante riflette quindi sul fatto che «in presenza di un consumo del gelato confezionato caratterizzato da una forte stagionalità estiva e da una prevalente concentrazione nelle aree balneari, tale asimmetria nella distribuzione territoriale della presenza contribuisce significativamente a rafforzare l’indipendenza dei comportamenti di Unilever rispetto a quelli della concorrenza».
A presentare denuncia contro il colosso è stata proprio un’azienda del litorale adriatico, La Bomba di Rimini. Il 3 aprile 2013 l’impresa segnala all’Antitrust che Unilever avrebbe intimato agli stabilimenti balneari e ai bar (in particolare sui litorali adriatico e laziale) di non vendere con i propri prodotti anche i ghiaccioli La Bomba, pena la sospensione degli sconti previsti dal contratto già stipulato, imponendo il pagamento di penali e la risoluzione del contratto di fornitura. E nel fare ciò, avrebbe coinvolto, con un accordo-quadro, anche i consorzi o le associazioni di stabilimenti balneari, definiti dall’Antitrust “alfieri”. A loro, si legge nel provvedimento, «sono stati erogati compensi, anch’essi subordinati al rispetto delle esclusive da parte dei punti vendita associati, di entità talmente elevata da risultare in alcuni casi essenziali alla sopravvivenza delle associazioni stesse». Significativa una mail del maggio 2013 inviata da un responsabile Unilever che invita il suo collaboratore a verificare «se sul discorso “fedeltà dei prodotti” la Commerciale si è allineata o meno». Unilever si è difesa dicendo che la maggior parte degli esercenti non può o non ritiene conveniente avere più marche di gelato, ma non ha convinto l’Antitrust. Può però fare ricorso al Tar del Lazio entro 60 giorni.
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