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Si rischia la revisione della patente anche per lievi infrazioni
PISA. Basta commettere un banale incidente, anche senza feriti e senza che vi siano infrazioni contestate a carico dell’automobilista per essere sottoposti alla procedura di revisione della patente e,...
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PISA. Basta commettere un banale incidente, anche senza feriti e senza che vi siano infrazioni contestate a carico dell’automobilista per essere sottoposti alla procedura di revisione della patente e, quindi, rischiare di perderla. Lo ha stabilito il Tar della Toscana.
Con il pronunciamento numero 681 del 12 aprile, pubblicato il 12 maggio 2017, il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso di un automobilista contro il provvedimento di revisione proposto dalla motorizzazione civile di Pisa in seguito all’investimento di un pedone, che non è rimasto ferito. Questi era sceso improvvisamente dal marciapiede e i carabinieri, chiamati dallo stesso automobilista per verificare l’accaduto, non avevano contestato alcuna infrazione.
Il collegio di Firenze, in linea con recenti orientamenti del Tar Venezia III e del Tar Piemonte II, ha chiarito: «I provvedimenti di revisione della patente di guida non presuppongono l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore». L’automobilista dovrà quindi sottoporsi alla revisione della patente, con un nuovo esame.
Con il pronunciamento numero 681 del 12 aprile, pubblicato il 12 maggio 2017, il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso di un automobilista contro il provvedimento di revisione proposto dalla motorizzazione civile di Pisa in seguito all’investimento di un pedone, che non è rimasto ferito. Questi era sceso improvvisamente dal marciapiede e i carabinieri, chiamati dallo stesso automobilista per verificare l’accaduto, non avevano contestato alcuna infrazione.
Il collegio di Firenze, in linea con recenti orientamenti del Tar Venezia III e del Tar Piemonte II, ha chiarito: «I provvedimenti di revisione della patente di guida non presuppongono l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore». L’automobilista dovrà quindi sottoporsi alla revisione della patente, con un nuovo esame.
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