Lavoro, tra multe e sms le novità sui voucher in 10 punti
Maxi sanzioni mail, e messaggi agli ispettori. Ma per colf, badanti e braccianti resta tutto come prima
Le baby sitter e le colf, potranno essere pagate come l’anno scorso. Senza nessuna fretta di comunicare i dati del voucher o il codice fiscale all’Inps e(soprattutto) all’ispettorato del lavoro. Lo stesso per le badanti da assumere a giornata. Inveve un ristorante o un albergo che abbia bisogno di un cameriere “straordinario”, per un evento, una giornata di particolare lavoro, deve adeguarsi: al massimo entro un’ora dall’inizio del servizio, deve avvertire Inps e Ispettorato del lavoro che pagherà la prestazione con un voucher. Altrimenti l’imprenditore rischia una multa da 400 a 2400 euro. Così dice il governo che ha appena ritoccato la normativa per contrastare il lavoro nero, una delle falle dei buoni lavoro, il fenomeno del lavoro accessorio esploso nel 2015: in Italia l’anno scorso - secondo l’Inps - sono stati venduti 115 milioni di voucher. In Toscana poco meno di 8 milioni. Per lo più per alberghi, ristoranti, commercio, servizi. Meno per edilizia e manifatturiero. Ecco una guida all’uso corretto, in base alle nuove disposizioni.
COSA SONO I VOUCHER
1. I “voucher” o buoni lavoro sono la forma di pagamento del lavoro accessorio, una particolare prestazione lavorativa - spiega l’Inps - non riconducibile «a contratti di lavoro in quanto svolta in modo saltuario», ma utili a «tutelare situazioni non regolamentate». Sono nati per la retribuzione dei lavori stagionali in agricoltura. Poi sono stati estesi e dal 2012 sono utilizzati per tutti i settori produttivi.
QUAL È IL LORO VALORE
2.Il valore di un voucher è di 10 euro l’ora: 7,50 euro è il compenso netto del lavoratore, 2,50 euro sono destinati a Inps (contributi previdenziali per la gestione separata) e Inail (assicurazioni infortuni). La quota Inps dà diritto alla pensione ma non a disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari e altri trattamenti dello stato sociale.
CHI ASSUME COI VOUCHER
3.I committenti possono essere: famiglie; enti senza scopo di lucro; soggetti non imprenditori; imprese familiari; imprenditori agricoli; imprenditori di tutti i settori; committenti pubblici. Le società che hanno in appalto servizi possono utilizzare i voucher solo per pagare gli steward degli stadi (per garantire la sicurezza delle partite di calcio).
CHI È PAGATO IN VOUCHER
4.I lavoratori che possono accedere al lavoro accessorio sono: pensionati; studenti (di 16 anni compiuti con autorizzazione dei genitori e meno di 25) iscritti all’università o a una scuola «di qualunque ordine e grado». Gli studenti iscritti a scuola possono lavorare nelle vacanze di Natale, Pasqua ed estive e il sabato e la domenica. Gli universitari possono svolgere lavoro accessorio sempre. Inoltre possono svolgere lavoro accessorio: cassaintegrati, lavoratori in mobilità, chi riscuote la disoccupazione Aspi, i disoccupati dell’edilizia, i lavoratori part-time (ma non presso il datore di lavoro che li ha contrattualizzati), inoccupati, chi percepisce mini-aspi, mini-aspi 2012, lavoratori autonomi, dipendenti pubblici e privati (ma non presso il datore di lavoro che li ha contrattualizzati). Infine anche gli extracomunitari possono lavorare a voucher se hanno un permesso di soggiorno per lavoro (o per studio) o per “attesa occupazione”.
TRACCIABILITÀ DEL VOUCHER
5.Fino ad oggi, i committenti potevano “attivare” il voucher entro 30 giorni dalla prestazione lavorativa. In base al decreto legislativo 81 tutti gli imprenditori (ad eccezione di quelli agricoli) e i professionisti che ricorrono al lavoro accessorio devono «almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione «comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro»: 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; 2) il luogo e la durata della prestazione. Prima dell’inizio della prestazione il committente (imprenditore o suo delegato) deve comunicare all’Inps: 1)il proprio codice fiscale (riportato sul voucher); 2) tipologia di attività (ad esempio ristorante, albergo eccetera)/tipologia committente; 3)i dati del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale);4) luogo di lavoro; 5) la data di inizio e di fine della prestazione.
COMUNICAZIONE VIA SMS
6. La comunicazione da parte del committente all’Ispettorato del lavoro deve avvenire via sms o posta elettronica. Quella all’Inps può avvenire tramite tre canali: 1) contatc center Inps-Inail n° 803164 (numero gratuito da rete fissa) o allo 06/164164 da cellulare (a pagamento in base al gestore telefonico); 2) tramite sito www.inps.it (pagina Lavoro accessorio);3) a una sede Inps.
COMUNICARE VIA INTERNET
7. Il committente che si vuole collegare alla pagina “Lavoro accessorio” del sito Inps deve indicare il codice fiscale come identificativo e come password il “codice di controllo” indicato sulla matrice del voucher destinato al lavoratore. Il lavoratore che si voglia collegare alla pagina “Lavoro accessorio” dell’Inps deve inserire il proprio codice fiscale come identificativo e il numero del voucher che il committente ha comunicato per la sua prestazione.
COMUNICARE PIÙ LAVORI
8. Se il committente vuole comunicare all’Inps più prestazioni di lavoro deve tenere presente che: le prestazioni dello stesso lavoratore non si devono sovrapporre (come periodi); le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sia che si riferiscano a uno stesso lavoratore che a lavoratori diversi; in caso di acquisto di più voucher da parte di uno stesso imprenditore, la data di inizio della prestazione del lavoratore deve essere successiva alla data di acquisto del buono .
COLF E BABY SITTER
9. Le famiglie non devono comunicare all’Inps e all’Ispettorato del lavoro il pagamento di baby sitter, donne delle pulizie e badanti con il voucher. La precisazione arriva da Assindatcolf: «Il lavoro domestico è escluso dall’obbligo di tracciabilità. Il decreto parla di committenti imprenditori e professionisti lasciando quindi fuori le famiglie che dovessero usare i voucher per pagare colf, badanti e baby sitter».
LE NUOVE SANZIONI
10. Chi non rispetta le nuove regole sulla comunicazione dei buoni lavoro, incorre in una multa da 400 a 2400 euro per ciascun lavoratore di cui non è stata segnalata l’inizio dell’attività.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
