Il Tirreno

Prato

il caso 

Licenziato per le offese al capo nella chat ma il giudice lo reintegra: si può fare

Maria Lardara
L’avvocato Andrea Logli, Mirko Zacche e Roberto Pistonina della Cisl
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L’avvocato Andrea Logli, Mirko Zacche e Roberto Pistonina della Cisl

Il messaggio “incriminato” era stato inviato ai colleghi su WhatsApp. La Cisl: "Tutelato il diritto alla privacy"

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PRATO. Lui sì, io no. Lui è stato promosso, io resto al mio posto. E giù insulti e offese al superiore e ad altri colleghi. Capita spesso di sfogarsi con persone fidate su una chat di WhatsApp per problemi sul lavoro. Capita meno che un messaggio compromettente, quello che parla male del superiore, venga fatto leggere (o ascoltato, se si tratta di un vocale) al titolare. Ma è successo. Apriti cielo, è scattato il licenziamento per un lavoratore di Prato impiegato in un’azienda dell’abbigliamento, un’importante griffe italiana con un magazzino fra Campi Bisenzio e l’Osmannoro.

Ma il giudice del lavoro di Firenze ha dato ragione al dipendente perché quella sequenza di insulti era rimasta circoscritta in una chat privata. La sentenza del 16 ottobre rappresenta una conquista in materia di diritto alla privacy e disconnessione a tutela dei lavoratori, una vittoria per la Femca Cisl di Prato e Firenze guidata dal segretario Mirko Zacchei. Al sindacato s’era appellato il lavoratore mandato a casa dall’azienda (il sindacato non ha voluto fornirne le generalità) il 4 settembre 2018: assistito dagli avvocati Andrea Logli e Andrea Lai, l’operaio ha impugnato il licenziamento fino a ottenere il reintegro e un risarcimento per le mensilità perse (non oltre dodici). «Il valore di questa sentenza – sottolinea Zacchei – è straordinario perché sancisce il diritto alla privacy del lavoratore in un mondo sempre più connesso. Una sentenza pilota che apre strade nuove in materia di tutele per i lavoratori del distretto, in particolare sulla riservatezza per quanto riguarda l’uso di sistemi di messaggistica e chat».

Riavvolgiamo il nastro. Luglio 2018: con la sua voce un operaio registra più messaggi su una chat denominata “Amici di lavoro”. Messaggi dai toni coloriti, offensivi, denigratori verso il superiore e altri colleghi, a proposito di una promozione. Uno dei vocali arriva alle orecchie della direzione: scatta il licenziamento per motivi disciplinari. Il datore di lavoro lo giustifica con il bisogno di «tutelare l’integrità fisica e morale dei dipendenti oggetto delle espressioni offensive».

Ma il licenziamento viene considerato illegittimo perché il fatto contestato non sussiste. Che significa? Il giudice s’è richiamato a un orientamento della Cassazione che distingue fra le comunicazioni diffuse in “ambienti ad accesso limitato” (WhatsApp) e le offese capaci di raggiungere un pubblico più ampio come quelle che passano da Facebook. «La sentenza pone l’accento sulla libertà di critica e pensiero facendo riferimento anche all’articolo 15 della Costituzione – sottolinea l’avvocato Logli – Si stabilisce che scrivere messaggi su una chat di amici è un atto riservato, senza alcun intento diffamatorio». Non era scontato il reintegro dopo l’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ma è ancora possibile se il fatto alla base del licenziamento non sussiste, come stabilito in questo caso. Mentre l’operaio non è ancora rientrato al lavoro, è molto probabile che l’azienda faccia appello contro la decisione del giudice.

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