Italia
Stop definitivo del Tar al market di Santa Margherita
PRATO. Resterà chiuso il market di Santa Margherita: è quanto ha decretato la sentenza del Tar che conferma la solidità dell'ordinanza firmata dal sindaco Matteo Biffoni lo scorso 19 novembre 2015...
PRATO. Resterà chiuso il market di Santa Margherita: è quanto ha decretato la sentenza del Tar che conferma la solidità dell'ordinanza firmata dal sindaco Matteo Biffoni lo scorso 19 novembre 2015 quando furono messi i sigilli al negozio dopo aver verificato che l'attività commerciale era stata oggetto di ripetuti e continui interventi da parte della polizia municipale e delle altre forze dell'ordine. Sull'attività c'erano state continue segnalazioni da parte dei residenti e dei commercianti della zona che denunciavano spaccio di droga, schiamazzi e comportamenti contro il decoro, la salute, la sicurezza urbana e la civile convivenza.
Pochi giorni dopo l'ordinanza il titolare del market, Paul Osagie Egharevba, aveva fatto ricorso al Tar e aveva chiesto e ottenuto dal Tar la sospensiva. L 'attività era stata riaperta in via provvisoria fino al 2 gennaio 2016 in ragione, si leggeva nel decreto del tribunale, «dell'esistenza di tre bambini di tenera età i quali rischiano di rimane privi di mezzi di sostentamento per effetto di una immediata e prolungata chiusura dell'esercizio». Dopo il 2 gennaio però il negozio era stato richiuso in attesa della sentenza che è arrivata oggi e nella quale si riconoscono come valide le motivazioni alla base dell'ordinanza sindacale: «Appare di tutta evidenza come l'area in cui ha sede l'attività commerciale del ricorrente fosse caratterizzata, all'epoca dei fatti, da gravissimi fenomeni di degrado (si veda, al proposito, l'esauriente documentazione depositata in giudizio all'amministrazione comunale resistente) che, almeno in parte, risultavano incentivati dalla plurima violazione della disciplina in materia di vendita di bevande alcoliche da parte del ricorrente - si legge nel testo della sentenza - risulta, per di più, sostanzialmente indiscutibile come l'esercizio commerciale fosse da considerarsi "abituale ritrovo di persone pregiudicate e/o socialmente pericolose, nonché abituale punto di appoggio per gli spa. Il Tar però non ha accettato la parte di ordinanza che imponeva la sospensione dell'esercizio su tutto il territorio comunale. Il titolare, evidentemente, potrà aprire da un’altra parte.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
