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Prato

Multe con lo sconto del 30%, ecco tutte le novità

Multe con lo sconto del 30%, ecco tutte le novità

La polizia municipale di Prato chiarisce che sono escluse le infrazioni in cui è prevista la sospensione della patente o la confisca del veicolo

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PRATO. Da mercoledì 21 agosto anche a Prato, per effetto del “Decreto del Fare”, entrato in vigore oggi, chi pagherà una multa entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica avrà uno sconto del 30% delle sanzioni per una serie di violazioni al Codice della strada. Lo fa sapere la polizia municipale. Sono esclusi i casi in cui è prevista la sospensione della patente di guida o la confisca del veicolo. Sui preavvisi lasciati su veicoli in sosta verrà indicato l'importo già ridotto del 30%.

Ulteriori precisazioni arrivano dalla polizia municipale di Carmignano. E' stato modificato, spiegano i vigili, l'articolo 202 del Codice della strada, "prevedendo la possibilità di beneficiare per le violazioni stradali, di una ulteriore riduzione del 30% sull'importo dovuto quale pagamento in misura ridotta per le sanzioni amministrative pecuniarie. Tuttavia per beneficiare concretamente di tale riduzione, sono indispensabili due precise condizioni: il pagamento deve avvenire entro i 5 giorni (anzichè entro gli ordinari 60 giorni), successivi alla contestazione o alla notificazione del verbale; che per tale violazione non sia prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo, oppure della sospensione della patente di guida. Si precisa che tali sanzioni accessorie, prescindono dalla effettiva applicazione, bastando che siano astrattamente previste. La riduzione del 30% non è però ulteriormente applicabile: a quelle sanzioni per le quali non è mai ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 202 commi 3-3 bis del Cds, oppure quando è richiesta la rateizzazione ai sensi art 202 bis del CdS".

"La possibilità di pagare entro 5 giorni l'importo della sanzione amministrativa, decurtato del 30% - aggiungono i vigili - sarà indicata dall'agente accertatore sul verbale consegnato in strada al trasgressore al momento della contestazione, oppure sarà indicato sul verbale notificato successivamente all'obbligato in solido".

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