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Pontedera

Il caso

Positiva all’etilometro dopo l’incidente in Fi-Pi-Li: assolta. Il motivo: «Alcoltest fatto in ritardo»

di Pietro Barghigiani
Positiva all’etilometro dopo l’incidente in Fi-Pi-Li: assolta. Il motivo: «Alcoltest fatto in ritardo»

Il peso decisivo per l’assoluzione si fonda sui tempi trascorsi tra l’arrivo dei carabinieri e la prima prova del test

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CRESPINA LORENZANA. È una storia iniziata con la beffa di un’automobilista urtata da un furgone che chiede l’intervento delle forze dell’ordine e nei controlli che seguono risulta positiva all’etilometro. Auto sequestrata, patente ritirata e di lì a poco pure il processo per guida in stato di ebbrezza.

L’epilogo della vicenda ha tutto un altro tenore per la donna, una 51enne pisana, che è stata assolta dal gup con la formula «perché il fatto non sussiste». E con una motivazione che non solo rileva una serie di imprecisioni orarie nei verbali della polizia giudiziaria, ma stabilisce che era passato troppo tempo tra l’ora dell’incidente e il momento dell’alcoltest per poter affermare la condizione di ebbrezza della donna tale da sconfinare nella violazione del codice penale.

Difesa dall’avvocato Linda Bottai, l’automobilista nel frattempo ha riottenuto l’auto e la patente. Il pm aveva chiesto una condanna a 4 mesi. Il gup Nunzia Castellano all’esito del rito abbreviato ha accolto la tesi difensiva non rilevando alcuna responsabilità della donna.

L’urto

L’episodio risale alle sera del 3 settembre 2021. La 51enne sta percorrendo la Fi-Pi-Li in direzione mare quando, arrivata all’altezza di Crespina Lorenzana, viene urtata in fase di sorpasso da un camion con rimorchio di una ditta di trasporti. Sono circa le 23. 15.

Inseguimento

L’autista non si ferma, lei lo segue fino al deposito dove, una volta arrivata sull’obiettivo, chiama i carabinieri per denunciare il danno subìto. Solo che quando i militari vengono informati dell’impatto devono procedere come se fosse un incidente stradale. Di qui i rilievi con l’alcoltest. «La donna manifestava un alito vinoso» mettono a verbale. In due occasioni, alle 2.14 e alle 2.29, l’etilometro fornisce un esito identico: 1,80 gr/l di alcol. Macchina e patente vengono sottratti all’automobilista.

I verbali

I documenti prodotti in aula riportano orari differenti circa le operazioni degli agenti di polizia giudiziaria. «Nel verbale di spontanee dichiarazioni rese dall’automobilista viene riportato l’orario 00. 30, nella annotazione di polizia giudiziaria viene indicata l’una come orario d’intervento, mentre l’imputata, durante le dichiarazioni spontanee rese all’udienza del 16 febbraio riferiva che il sinistro avveniva alle 23. 15 – si legge nelle motivazioni della sentenza – . Ancora, il verbale di accertamenti urgenti sulle persone riportava “diamo atto che in data odierna alle 01.25 circa, effettuavamo il controllo della persona sotto meglio indicata per poi essere sottoposta ad accertamento con apparecchiatura predisposta”, mentre dalla stampa dell’apparecchiatura etilometro, l’orario della prima prova sulla risultava effettuato alle 2.13 (fine alle 2.14) ».

Test tardivo

Ma il peso decisivo per l’assoluzione si fonda sui tempi trascorsi tra l’arrivo dei carabinieri e la prima prova dell’etilometro. «In tema di guida sotto l’influenza dell’alcool ai fini della prova dello stato di ebbrezza, deve essere motivato il valore scientifico dei risultati dell’alcoltest effettuato alcune ore dopo la condotta di guida incriminata – sottolinea il giudice – . Secondo la curva di Widmark, la concentrazione di alcol risulta in andamento crescente tra i 20 e i 60 minuti dall’assunzione, mentre assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo».

Valore scientifico

I controlli spirometrici effettuati dopo un lungo lasso temporale rispetto al momento dell’assunzione, «impediscono di attribuire a quei valori rilievo scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad un momento precedente a quello dell’alcoltest, qualora la parabola si presenti ancora ascendete durante l’esecuzione del test» si sottolinea nelle motivazioni. «Nel caso di specie, non ci sono dubbi circa l’andamento crescente della concentrazione di alcol rilevata dal controllo effettuato sull’automobilista – argomenta il gup – in quanto la seconda prova (effettuata dopo 14 minuti dalla prima, a differenza dei controlli effettuati sulla donna che avvenivano a distanza di circa mezz’ora l’uno dall’altro) registrava lo stesso valore della prima (1.80 g/l) e non ci sono altresì dubbi circa il decorso di circa almeno due ore dal momento del sinistro a quello del controllo con etilometro». E la conclusione del giudice riguardo all’intervallo di tempo tra incidente e alcoltest vira sull’assoluzione perché «allo stato degli atti, non può affermarsi con certezza che il controllo del tasso alcolemico effettuato nell’immediatezza dell’intervento a avrebbe potuto riscontrare un tasso alcolemico più basso (o sotto soglia) rispetto a quello registrato alle 2.29, con la conseguenza che non si può affermare la penale responsabilità dell’imputata».

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