Il presidio
Fisco, evade mezzo milione di euro: condannato
Il titolare della Italcuoio riconosciuto colpevole del mancato versamento dell’Iva. Non accolta la tesi della crisi aziendale
SANTA CROCE SULL’ARNO
Un’evasione dell’Iva per quasi mezzo milione di euro nella dichiarazione 2012 sul periodo d’imposta sull’anno precedente è costata una condanna (con pena sospesa) in tre gradi di giudizio a carico dell’imprenditore Armando Lazzeri, 93 anni, nato a Castelfranco di Sotto, all’epoca titolare e legale rappresentante della Italcuoio Spa di Santa Croce sull’Arno.
Riconosciuto colpevole in primo grado e poi anche in appello, Lazzeri si è visto dichiarare inammissibile il ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna per l’omesso versamento di 471mila euro di Iva.
Nella sua difesa l’imprenditore aveva sottolineato l’impossibilità di adempiere all’obbligo tributario con una crisi del settore conciario e dell’azienda in particolare. Una tesi respinta dai giudici in ogni grado di giudizio non ritenendo la crisi finanziaria della società una “scusante” plausibile per non pagare le tasse.
«La società si era trovata a fronteggiare una grave crisi strutturale nel 2009, a causa della quale in data 12 aprile 2010 aveva stipulato un mutuo ipotecario per ottenere liquidità da immettere nel ciclo produttivo e ripianare l’esposizione bancaria – si legge nella sentenza della Cassazione in cui si riportano le ragioni di Lazzeri –. Il pagamento dell’Iva avrebbe dovuto essere assolto nel 2011».
Il ragionamento viene smontato dalla Suprema Corte secondo la quale «nel caso in esame, la stessa prospettazione difensiva è incompatibile con la forza maggiore o con lo stato di necessità, perché l'imputato ha preferito ricontrattare il debito con la banca, senza preoccuparsi del debito tributario. Né lo iato temporale tra l’erogazione del mutuo e la scadenza dei tributi erariali costituisce un elemento che si può valutare favorevolmente, dal momento che l’imputato doveva rimborsare le rate di mutuo per poter “galleggiare” e non aveva disponibilità per pagare i tributi».
Secondo gli ermellini l’imputato, peraltro, non ha spiegato quale elemento di novità sarebbe accaduto tra il 2010 ed il 2011 che avrebbe eventualmente giustificato l’omesso versamento dell’Iva riconducibile a cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà.
«Va ribadito che l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico – conclude la sentenza –. Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità». Ma non a versare l’Iva. —
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