Il Tirreno

Pontedera

Le nuove regole 

Multe per chi bara sulle etichette doc della pelle

Giuseppe Boi

Il governo pronto ad introdurre un decreto legislativo che disciplina l’uso dei termini su prodotti e articoli del settore conciario

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I conciatori e i commercianti non nominino invano il “cuoio”, la “pelle” e la “pelliccia”. A stabilire il precetto e il divieto di usare questi termini per prodotti che non rispettano precise lavorazioni a partire da materie prime ben identificate è il consiglio dei ministri. Giovedì scorso è stato varato in prima lettura uno schema di decreto legislativo che introduce l’uso di indicazioni “doc” per la pelletteria, il cuoio e le pellicce in attuazione dell’articolo 7 della legge europea 2018 (legge 37/19). E per conciatori e commercianti che non lo rispetteranno sono previste delle stangate.

Il decreto anzitutto stabilisce che i termini “cuoio”, “pelle”, “cuoio rivestito”, “pelle rivestita”, “pelliccia” e “rigenerato di fibre di cuoio” possano essere utilizzati solo per individuare materiali e manufatti fabbricati connessi. Inoltre, perché siano individuabili dal consumatore devono essere utilizzati solo in etichette che dovranno essere durevoli, visibili, accessibili, saldamente applicate sui prodotti e facilmente leggibili. In contemporanea viene vietato l’utilizzo di dizioni come “cuoio pieno fiore”, “cuoio rivestito”, “pelle rivestita”, “pelliccia” e “rigenerato di fibre di cuoio”. Sia che siano utilizzati come sostantivi o come aggettivi non si possono usare per prodotti che non rispettano gli standard. Requisiti che valgono anche per l’uso di nomi generici quali “cuoiame”, “pellame”, “pelletteria” e “pellicceria” sui prodotti immessi in commercio.

Continuare a utilizzare questi termini o barare nelle etichettature potrebbe costare molto caro. Fabbricanti e importatori che metteranno sul mercato prodotti privi di etichetta rischieranno una multa da 3 a 20mila euro. Se i contrassegni non saranno conformi agli obblighi di legge la sanzione sarà invece compresa tra 1.500 e 20mila euro come per chi utilizza bolle di accompagnamento incomplete. Vendere prodotti senza o con etichette non conformi costerà tra 700 e 3.500 euro mentre l’utilizzo di nomi generici tra i 3 e i 20mila euro. Oltre a pagare la sanzione, fabbricanti e importatori dovranno regolarizzare le merci entro 60 giorni dalla contestazione e comunicarla a chi ha disposto la sanzione e alla Camera di commercio competente pena un’altra multa tra 3 e 20mila euro.

Ad accertare le eventuali violazioni saranno Camere di commercio, Agenzia delle dogane, Guardia di finanza e polizia giudiziaria. Al ministero dello Sviluppo economico spetterà invece monitorare e coordinare l’applicazione del decreto. —

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