Multe per chi bara sulle etichette doc della pelle
Il governo pronto ad introdurre un decreto legislativo che disciplina l’uso dei termini su prodotti e articoli del settore conciario
I conciatori e i commercianti non nominino invano il “cuoio”, la “pelle” e la “pelliccia”. A stabilire il precetto e il divieto di usare questi termini per prodotti che non rispettano precise lavorazioni a partire da materie prime ben identificate è il consiglio dei ministri. Giovedì scorso è stato varato in prima lettura uno schema di decreto legislativo che introduce l’uso di indicazioni “doc” per la pelletteria, il cuoio e le pellicce in attuazione dell’articolo 7 della legge europea 2018 (legge 37/19). E per conciatori e commercianti che non lo rispetteranno sono previste delle stangate.
Il decreto anzitutto stabilisce che i termini “cuoio”, “pelle”, “cuoio rivestito”, “pelle rivestita”, “pelliccia” e “rigenerato di fibre di cuoio” possano essere utilizzati solo per individuare materiali e manufatti fabbricati connessi. Inoltre, perché siano individuabili dal consumatore devono essere utilizzati solo in etichette che dovranno essere durevoli, visibili, accessibili, saldamente applicate sui prodotti e facilmente leggibili. In contemporanea viene vietato l’utilizzo di dizioni come “cuoio pieno fiore”, “cuoio rivestito”, “pelle rivestita”, “pelliccia” e “rigenerato di fibre di cuoio”. Sia che siano utilizzati come sostantivi o come aggettivi non si possono usare per prodotti che non rispettano gli standard. Requisiti che valgono anche per l’uso di nomi generici quali “cuoiame”, “pellame”, “pelletteria” e “pellicceria” sui prodotti immessi in commercio.
Continuare a utilizzare questi termini o barare nelle etichettature potrebbe costare molto caro. Fabbricanti e importatori che metteranno sul mercato prodotti privi di etichetta rischieranno una multa da 3 a 20mila euro. Se i contrassegni non saranno conformi agli obblighi di legge la sanzione sarà invece compresa tra 1.500 e 20mila euro come per chi utilizza bolle di accompagnamento incomplete. Vendere prodotti senza o con etichette non conformi costerà tra 700 e 3.500 euro mentre l’utilizzo di nomi generici tra i 3 e i 20mila euro. Oltre a pagare la sanzione, fabbricanti e importatori dovranno regolarizzare le merci entro 60 giorni dalla contestazione e comunicarla a chi ha disposto la sanzione e alla Camera di commercio competente pena un’altra multa tra 3 e 20mila euro.
Ad accertare le eventuali violazioni saranno Camere di commercio, Agenzia delle dogane, Guardia di finanza e polizia giudiziaria. Al ministero dello Sviluppo economico spetterà invece monitorare e coordinare l’applicazione del decreto. —
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