Il Tirreno

Pontedera

no alla richiesta danni dei familiari 

Morto a 22 anni in moto esclusa la responsabilità dell’ente provinciale

P.B.

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castelfranco di sotto. Non ci sono le prove che la Provincia abbia trascurato la manutenzione stradale al punto da provocare un incidente in cui perse la vita un giovane di 22 anni. Per la terza volta un Tribunale respinge le richieste dei familiari di Andrea Turini che prima a Pisa, poi a Firenze e, infine, a Roma hanno citato in giudizio l’ente chiedendo un risarcimento dei danni.

Viveva a Stabbia, studiava ingegneria meccanica a Pisa e fu vittima di uno schianto sulla via Francesca Bis a Castelfranco di Sotto, il giovane che in sella alla sua moto, una Honda Hornet, la sera del 24 febbraio 2002 perse il controllo del mezzo invadendo l'opposta corsia di marcia. La macchina che proveniva in senso contrario aveva sterzato sulla destra cercando di evitare la moto. Purtroppo si era rilevata inutile la manovra del conducente della vettura che non riuscì a evitare l'impatto. Morì nella notte all’ospedale di Careggi. I genitori e il fratello hanno citato in giudizio la Provincia.

Secondo i familiari la «presenza sulla carreggiata di uno scalino generato dalla irregolarità del manto stradale aveva portato all’impatto con un veicolo che proveniva dall’opposto senso di marcia rispetto a quello percorso dallo studente».

Dopo i no di Tribunale di Pisa e Corte d’Appello, ora anche la Cassazione respinge il ricorso e condanna i familiari a pagare 6mila euro di spese legali alla Provincia. Per la Suprema Corte «è onere del ricorrente indicare in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda in modo da permettere alla Corte di valutare profili di illegittimità della sentenza di merito. Nel caso in esame parte ricorrente ha indicato parti specifiche della relazione del consulente tecnico d’ufficio al fine di contestare l’utilizzabilità di altri documenti sui quali si sarebbe fondata la decisione della Corte territoriale. Ci si riferisce al rapporto dei carabinieri di San Miniato, del quale parte ricorrente contesta la falsità delle affermazioni, e a quello del consulente tecnico del pm nei confronti dei quali i ricorrenti hanno operato generici rinvii senza riportarne una trascrizione integrale o in forma riassuntiva». —

P.B.

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di Redazione web