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Dopo l’assoluzione maestra chiede i danni a un genitore

Dopo l’assoluzione maestra chiede i danni a un genitore

Era uscita indenne dal processo, ma finora non ha avuto il risarcimento in sede civile La Cassazione riapre la partita per lei con un’ordinanza di rinvio alla Corte d’Appello

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VOLTERRA. Nel 1993, quando insegnava nel Volterrano, una maestra di scuola elementare si era ritrovata sotto processo per maltrattamenti nei confronti dei suoi alunni.

Una vicenda che suscitò un grande clamore e che potrebbe capitare anche ai giorni nostri, se pensiamo al clima di intolleranza che c’è nei confronti di insegnanti ed educatori in genere.

Ad accusarla era stato un genitore in particolare che durante la fase organizzativa di una riunione a scuola non avrebbe esitato a definirla «mostro».

Alcuni bambini avevano riferito ai genitori di essere stati psicologicamente «terrorizzati» dai metodi della donna e, in tre casi, vi sarebbero stati anche dei contatti fisici, sotto forma di scapaccioni o di mani strette attorno al collo. Ma al processo penale le accuse non vennero provate e dunque l’insegnante venne assolta con formula piena, per insussistenza del fatto.

Subito dopo la Procura generale d’Appello di Firenze aveva richiesto ed acquisito le motivazioni della sentenza e l’intero contenuto del fascicolo riguardante la maestra.

I giudici fiorentini (che hanno facoltà di richiedere l’appello sulla prima sentenza), dopo un lungo ed attento esame, avevano confermato la sentenza di primo grado, diventata così definitiva.

Di contro, per l’insegnante è iniziata una sorta di Via Crucis per vedersi riconoscere in sede civile il danno che aveva subito. Lei, infatti, ritiene di essere stata ingiustamente e violentemente contestata da alcuni genitori e in particolare dal padre di uno degli alunni che aveva scritto lettere con un attacco rivolto alla maestra e aveva usato parole dure nei suoi confronti.

L’insegnante, in conseguenza delle ripetute accuse, poi diventate affermazioni diffamatorie, era stata anche sottoposta a una valutazione psichiatrica medico legale, sospesa dal pubblico servizio come misura interdittiva durante l’inchiesta penale e pure trasferita in un’altra sede.

Per la maestra la strada per vedersi riconoscere il risarcimento del danno è stata lunga e tortuosa ed è arrivata fino in Cassazione. Che ha accolto il ricorso presentato dall’insegnante e ha rinviato alla Corte di Appello di Firenze, con diversa composizione da quella che già si era espressa in precedenza.

«Alla stregua del così compiuto accertamento dell’an debeatur, da ritenersi provato alla luce di quanto sinora esposto – si legge nell’ordinanza della terza sezione civile della Cassazione – sarà compito del giudice del rinvio procedere alla liquidazione del danno sul piano equitativo valutando tutte le circostanze emerse nel corso del giudizio, che hanno inevitabilmente cagionato un grave e duraturo sentimento, sul piano sia emotivo che razionale, di disistima, di vergogna e di sofferenza nel soggetto leso». (s. c.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

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