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Basta “vera pelle” per vendere scarpe Niente “Made in”

Basta “vera pelle” per vendere scarpe Niente “Made in”

Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue che ha accolto la tesi di uno studio legale di Santa Croce

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PONTEDERA. Una notizia che interessa tutti coloro che operano nella filiera del pellame e della calzatura. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito che, relativamente al commercio di scarpe in Italia, sono possibili la produzione e la commercializzazione di tali prodotti con l'indicazione delle parole "vero cuoio" e "vera pelle", in lingua italiana, senza l'indicazione del "Made in" e, quindi, del paese di provenienza o di fabbricazione.

La sentenza è stata notificata allo studio legale Valori Scali & Associati di Santa Croce sull'Arno. La pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è relativa alla questione pregiudiziale circa l'eventuale contrasto della legge italiana n. 8/2013, normativa nazionale che impone l'indicazione del paese d'origine sull'etichetta di prodotti trasformati all'estero e che utilizza l'espressione in lingua italiana "pelle", rispetto alla direttiva comunitaria n. 94/11. In un provvedimento d'urgenza promosso dall'Unic-Unione nazionale italiana conciatori, al Tribunale di Milano, contro alcuni negozi che ponevano in vendita, a prezzi modici, scarpe con la dicitura "vero cuoio" e "vera pelle" senza l'indicazione del paese di fabbricazione, lo studio legale Valori Scali & Associati, per conto di un grande magazzino, ha chiesto al Tribunale di trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'Ue per valutare l'eventuale contrasto della legge italiana n. 8/2013, che impone l'indicazione del "Made in" sulle scarpe poste in vendita sul territorio italiano, rispetto alla direttiva comunitaria n. 94/11 che non prevede tale obbligo, ma soltanto l'apposizione sulle scarpe di una fascetta che indichi la composizione delle varie componenti.

La Corte di Giustizia, accogliendo le tesi dello studio legale di Santa Croce, ha stabilito due importanti principi.

Il primo è che la direttiva 94/11 si applica in modo identico sia ai prodotti originari degli Stati membri, sia ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica nell'Unione.

L'altro principio stabilito dalla Corte è che gli articoli 3 e 5 della direttiva 94/11 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui si tratta nel procedimento principale, che vieta il commercio degli elementi in cuoio delle calzature provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi e che, in quest'ultimo caso, sono già state poste in commercio in un altro Stato membro o nello Stato membro interessato, quando questi prodotti non riportano indicazioni relative al loro paese d'origine.

Infine, va precisato che è in corso da tempo l'esame di una normativa a tutela del "Made in" sostenuta dall'Italia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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