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Pistoia

La sentenza

Pistoia, alunno picchiato dal compagno: ministero condannato a risarcire

di Pietro Barghigiani

	La scuola elementare di San Felice, dove è avvenuto l’episodio
La scuola elementare di San Felice, dove è avvenuto l’episodio

Il giudice: non sono state adottate le misure per proteggere il bimbo. Ginocchio fratturato e operazione alla rotula

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PISTOIA. Non aver protetto un bambino preso di mira e picchiato da un compagno è sufficiente a far scattare la condanna nei confronti del ministero al risarcimento dei danni patiti dall’alunno.

È un conto che supera i 20mila euro quello che il Tribunale di Firenze presenta al ministero dell’Istruzione e del merito per un episodio avvenuto nel 2018 alla scuola primaria di San Felice, alle porte di Pistoia.

Il fatto

È l’8 marzo 2018 quando il bambino, di 11 anni, viene aggredito da un coetaneo «il quale, sin dalla mattinata del medesimo giorno non aveva perso occasione per importunarlo e per provocare con svariati pretesti» e che «in particolare, nel primo pomeriggio, il compagno tirava un calcio all’alunno il quale, conseguentemente, urtava con il ginocchio sinistro su uno spigolo e successivamente cadeva rovinosamente a terra». Alla scena assistono l’insegnante e altri alunni. Il bambino in lacrime per il dolore viene portato d’urgenza al Meyer. Frattura della rotula è la diagnosi dei medici al momento di rimandarlo a casa. Il bambino fu costretto anche a sottoporsi a un intervento chirurgico per rimettere a posto il ginocchio.

La causa legale

I genitori chiedono i danni alla scuola che sostiene la tesi dell’incidente non provocato da aggressioni. Insomma, avrebbe fatto tutto da solo e la maestra non aveva responsabilità. Una versione che il giudice respinge sottolineando pure, oltre alla genericità del racconto, l’errore nell’indicazione del ginocchio colpito nella sintesi dei fatti messa per iscritto dall’insegnante.


La responsabilità

Il giudice Micaela Picone ribadisce che «l’istituto scolastico è tenuto a predisporre ogni più opportuna cautela e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché negli ambiti ove si svolgono le attività scolastiche non si creino situazioni di rischio di danno agli alunni, non solo per le condizioni oggettive dei luoghi o delle cose, ma anche per le condotte che vengano poste in essere dalle persone presenti, comprese quelle di altri alunni».

E nel caso in esame la scuola «non ha adempiuto alla prova della quale era onerata, ovvero dell’adempimento dell’obbligo di corretta e puntuale sorveglianza da parte dell’insegnante presente al momento dell’evento e della sua inevitabilità».

Alla fine dell’istruttoria, tra testimonianze e consulenze mediche, il Tribunale ha riconosciuto «la responsabilità per l’evento lesivo occorso sia imputabile al convenuto (ministero, ndr), il quale, per il tramite dell’istituto e del personale scolastico, non ha dimostrato di aver adottato le misure organizzative e le cautele preventive idonee ad evitare l’evento lesivo sul minore poi verificatosi».

Il risarcimento dei danni è comunque coperto dall’assicurazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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