Il presidio
Vasetteria, il Tar annulla l’ordine di smantellamento
Due aziende vivaistiche vincono il ricorso contro il Comune. Erano accusate di aver rialzato i terreni di 35 centimetri
PISTOIA. Nessuna certezza che quei terreni fossero stati rialzati rispetto al precedente livello del terreno per realizzarvi un impianto di vasetteria. Soprattutto perché quando la polizia municipale effettuò un sopralluogo per verificare il rispetto di quanto indicato nel Pdc, il permesso di costruire ottenuto dall’azienda vivaistica, non fece alcun rilievo strumentale. È per questo motivo, in sintesi, che i giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno annullato il provvedimento con cui il Comune di Pistoia, lo scorso 13 novembre, aveva ordinato lo smantellamento delle opere eseguite dalle aziende “Carlesi Vivai” e “Toscana Verde”nell’area di via dello Sparito e via Vergine dei Braccioilni, nella zona di Bottegone.
I l Comune di Pistoia – che è stato condannato a pagare le spese processuali (3mila euro) – aveva ordinato ai titolari di provvedere entro 90 giorni al ripristino delle opere eseguite a suo giudizio senza idoneo titolo edilizio e verifica idraulica: “Opere di nuova costruzione, realizzate nell’ambito delle opere di progetto per impianti di vasetteria su circa 9.600 metri quadrati, dalle quali – sosteneva – è conseguito un rialzamento complessivo di terreni (particelle 447, 452, 453 e porzioni adiacenti incluse nel vivaio), apprezzabile in circa 35 centimetri sul lato di via dello Spirito e in circa 35 centimetri sul lato di via della Vergine dei Bracciolini, oltre al consolidamento con telatura semipermeabile del ciglio di sponda a lato ovest dell’area a vivaio sul fosso a lato strada in via Vergine dei Bracciolini”.
Un rialzamento, secondo l’amministrazione comunale, eseguito anche in violazione dell’articolo 108 del Regolamento urbanistico.
Nel loro ricorso, gli avvocati Leonardo Penna e Lorenzo Marchionni hanno contestato il difetto di istruttoria alla base del provvedimento.
«Nel provvedimento impugnato – scrive il Tar nella sua sentenz
a – si fa riferimento a un sopralluogo della polizia municipale che avrebbe evidenziato un rialzamento complessivo dei terreni. Tuttavia la quota storica dei terreni rispetto al piano stradale non risulta determinata sulla base di elementi attendibili, facendosi riferimento a un elaborato grafico riconducibile a una pratica edilizia (numero 3.321 del 2013) che sarebbe stato preso a riferimento per determinare il dislivello a suo tempo esistente tra i terreni e la strada».
Dall’altro lato, i ricorrenti hanno invece allegato alla loro impugnazione elementi concreti.
«La Carta tecnica regionale del 1985, un rilievo strumentale Lidar, la stessa interpretazione dei dati desumibili dalla pratica edilizia 3.321 del 2013, come elaborati nella tabella allegata dalla ricorrente – spiegano i giudici fiorentini – dimostrano la scarsa attendibilità dell’elaborazione tecnica comunale. Anche con riferimento alla quota attuale dei terreni, le misurazioni eseguite dalla polizia municipale, senza alcun rilievo strumentale, come espressamente ammesso nel provvedimento impugnato, sono da ritenersi poco attendibili, essendo revocate in dubbio dalla documentazione fotografica allegata dalla ricorrente e dal rilievo strumentale dello stato dei luoghi post intervento, allegato, anch’esso, al ricorso».
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