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Migranti fuori dall’accoglienza per lo stop al bus: il Tar annulla
A giugno vennero denunciati in undici per interruzione di pubblico servizio: volevano salire nonostante il superamento dei limiti imposti dalle norme Covid
san marcello
Nonostante il pullman avesse ormai raggiunto il limite massimo di passeggeri imposto dalla normativa anti-contagio, gli 11 migranti non avevano voluto sentir ragioni. Tanto che l’autista era stato costretto a chiedere l’intervento dei carabinieri. Che, soltanto grazie all’aiuto dei mediatori culturali del centro di accoglienza che lo ospitava, erano riusciti a far scendere il gruppo di richiedenti asilo, tutti poi identificati e denunciati per interruzione di pubblico servizio, visto che a quel punto la corsa San Marcello-Pistoia aveva dovuto essere annullata. Era accaduto nel pomeriggio del 9 giugno, al capolinea di San M arcello del Copit.
Proprio in seguito a quella denuncia, il 26 agosto successivo la prefettura di Pistoia aveva revocato le misure di accoglienza ai migranti coinvolti. Che però, contro tale provvedimento, hanno fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale, che, accogliendo la tesi dell’avvocato Massimo Goti, ha dato loro ragione, annullando la revoca.
Secondo i giudici del Tar, il decreto legislativo 142 del 2015 (che prevede l’esclusione dall’accoglienza di coloro che violino le regole del centro che li ospita o si rendano responsabili di “comportamenti gravemente violenti”) va contro, prima di tutto, contro le direttive comunitarie. La Corte di giustizia europea, alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ha sancito che uno Stato membro non può prevedere, anche in caso di gravi violazioni, la revoca (anche solo temporanea) delle condizioni materiali di accoglienza. In primo luogo perché sarebbe incompatibile con l’obbligo, previsto dalla direttiva 2013/33, di garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso, poiché lo priverebbe della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari. Secondo la Corte gli Stati membri potrebbero nel caso prevedere altri tipi di sanzioni che producano effetti meno “radicali”.
«L’amministrazione – spiega il Tar – ha applicato la sanzione della revoca della misura di accoglienza in assenza di norma che autorizzi un tal provvedimento, a sanzione delle regole cui deve attenersi il soggetto ospitato nelle strutture di accoglienza».
Il 9 giugno scorso la centrale operativa della Compagnia carabinieri di San Marcello Piteglio aveva ricevuto la telefonata da parte di un autista del Copit che chiedeva un immediato intervento al capolinea del paese a causa di alcuni stranieri che stavano creando problemi a bordo. In pochi istanti era accorsa sul posto una pattuglia della Stazione, assieme ad una del Nucleo Radiomobile. E i carabinieri avevano potuto accertare come sul pullman vi fossero gli stranieri di provenienza subsahariana – ospiti di un centro di accoglienza in una frazione della montagna pistoiese – i quali si rifiutavano categoricamente di scendere, nonostante le insistenze dell’autista che faceva loro presente come a bordo, a causa della normativa anti-contagio – potessero viaggiare al massimo 8 persone. —
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