Il Tirreno

Pistoia

giustizia contabile 

Nessun danno erariale: luminare di urologia assolto in appello

sabrina Chiellini

Il medico era stato condannato dalla Corte dei conti a risarcire l’Asl per attività in strutture  private svolte anche a Pistoia mentre era in congedo parentale

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PISA

Il danno erariale non c’è stato. Il comportamento del medico pisano, Filippo Menchini Fabris, 42 anni, urologo, accusato di avere svolto attività libero-professionale in diverse località della Toscana, tra cui Pistoia, durante un congedo parentale, è legittimo. Già il tribunale di Livorno, circa un anno fa, e dopo la prima sentenza della Corte dei Conti di Firenze, aveva concluso che il fatto non sussiste. Ora anche La Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’Appello, ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati del medico, annullando la sentenza della Corte dei Conti della Toscana. Ha inoltre liquidato in favore del medico la somma di 2mila euro per le spese di difesa.

La vicenda comincia con un esposto presentato nel 2016 ai carabinieri del Nas di Livorno in cui si segnalava un presunto comportamento scorretto de l dirigente medico di Urologia-area chirurgica dell’ex Asl di Livono, legato all’azienda sanitaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma non esclusivo. In sintesi, l’esposto sosteneva che il medico (assunto all’ospedale di Piombino) continuava a ricevere l’indennità da dirigente medico dell’allora Asl di Livorno mentre in congedo per dedicarsi ai figli. Ma nel frattempo aveva proseguito nella libera professione in quattro strutture private toscane, a Pistoia, Livorno, Massa, Pisa e Piombino.

La Corte dei Conti nel 2018, sulla base dell’informativa ricevuta dal Nas di Livorno, lo aveva condannato a risarcire l’Asl Nord Ovest con 15.424 euro. Che poi era l’importo percepito nei mesi di congedo retribuito e che secondo i giudici contabili aveva configurato un danno erariale per l’Asl. Nella sentenza si sosteneva che il medico se non prestava servizio nel pubblico, perché doveva badare ai figli, ricevendo come previsto dalla legge una sorta di stipendio, allo stesso tempo doveva astenersi dalla libera professione.

In Appello la vicenda ha avuto una lettura opposta. La sentenza di primo grado avrebbe omesso di considerare che l’appellante era legato all’Asl 6 (ora Toscana Nord Ovest) da un rapporto di lavoro non esclusivo e di conseguenza ha diritto a praticare la libera professione. Inoltre, nell’appello si richiama quanto affermato dal tribunale penale di Livorno, nella sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussuste: «in tale regime di lavoro l’attività libero professionale può essere liberamente esercitata dal medico in piena discrezionalità». Questo a prescindere da ogni valutazione circa le variazioni di volume di affari prodotto dal medico (che peraltro aveva regolarmente denunciato i proventi al fisco delle attività in libera professione).

Dopo quasi quattro anni la vicenda si è chiusa.–



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