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«Ecco i tipi di finanziamento previsti dal decreto liquidità»

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«Un intervento senza precedenti per la liquidità al sistema produttivo»: così il ministro dell’economia Roberto Gualtieri a proposito del decreto legge sulla liquidità alle imprese. Ma è proprio così?

Confartigianato Imprese Pistoia ha esaminato a fondo il provvedimento del Governo per capire quali ricadute effettive avrà sul territorio.

Il decreto numero 23, in vigore dal 9 aprile 2020, contiene, tra l’altro, misure per la sospensione delle tasse e dei contributi per i mesi di aprile e maggio, gli sgravi per le mascherine e i dispositivi di protezione, lo stop ai termini delle agevolazioni per la prima casa e il rafforzamento della golden power per difendere gli asset nazionali.

Focalizzando l’attenzione sui provvedimenti relativi ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, ed alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni (articolo 13 del decreto), emergono tre aspetti:

fino al 31 dicembre prossimo la garanzia concessa dal “Fondo centrale di garanzia” è gratuita;

l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;

le garanzie sui nuovi finanziamenti possono arrivare fino al 100% dell’importo dei prestiti, la cui durata può essere fino a 72 mesi

I nuovi finanziamenti, in estrema sintesi, possono essere di tre tipologie:

a) finanziamenti con garanzia al 100% riservati a piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Questi prestiti devono prevedere il rimborso del capitale non prima di 24 mesi ed avere una durata fino a 72 mesi. L’importo del finanziamento non deve essere superiore al 25% dei ricavi (come da ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale presentata) e comunque non superiore a 25mila euro;

b) finanziamenti con garanzia al 100% ad imprese con ammontare dei ricavi non superiore a 3, 2miloni di euro. La garanzia è concessa per nuovi finanziamenti non superiori al 25% dei ricavi (ovvero fino a 800mila euro);

c) finanziamenti con garanzia al 90% il cui importo non può superare, in alternativa, il 25% del fatturato totale del 2019 oppure il doppio della spesa salariale complessiva (salari e oneri sociali) del 2019.

Le garanzie (al 100% o 90%), per essere operative, necessitano dell’autorizzazione della Commissione Europea.

Per quanto riguarda il tasso di interesse, il decreto individua i parametri per quelli fino a 25mila euro e “detta” le modalità di istruttoria per la valutazione delle richieste di finanziamento: automatica per quelli fino a 25mila euro, semplificata per quelli fino ad 800mila euro.

Il decreto dell’8 aprile prevede – per le imprese che esauriranno il plafond di intervento del Fondo centrale di garanzia – l’intervento di Sace. –

© RIPRODUZIONE RISERVATA



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