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Annullato dal Tar l’appalto per la cura del verde Asl
Accolto il ricorso presentato dal consorzio Co&So contro l’aggiudicazione. L’offerta al ribasso della cooperativa vincitrice era palesemente in perdita
PISTOIA. Annullata dal Tribunale amministrativo regionale l’aggiudicazione dell’appalto triennale per la manutenzione del verde e il taglio dell’erba in tutte le strutture di competenza dell’area pistoiese dell’Asl Toscana centro. La decisione dei giudici è arrivata in seguito al ricorso presentato dal Co&So – il Consorzio per la cooperazione e la solidarietà che ha sedi a Pistoia, Firenze e Lucca – di fronte all’offerta al ribasso ritenuta palesemente anomala presentata dalla cooperativa sociale (la Socialwork) a cui poi aveva aggiudicato la gara l’Estar, l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale che si occupa dell’acquisto di prodotti e servizi anche per l’Asl.
Un appalto triennale che vedeva come importo inserito nel quadro economico di 1.910.000 euro, e una base d’asta per ciascuno dei punti oggetto dei lavori da portare a termine di 439.000 euro. Fatto sta che l’azienda vincitrice, senza che Estar procedesse a contestazioni, aveva presentato un’offerta estremamente bassa, spiegabile solo quando il Co&So, a gara assegnata, ha chiesto l’accesso agli atti: non era stato rispettato nel formularla il capitolato di gara, relativamente al numero di tagli minimi o sufficienti necessari per l’esecuzione delle lavorazioni più importanti previste, vale a dire quelle riguardanti il taglio del manto erboso.
In pratica, per ciascuno dei sei siti indicati nell’appalto, la cooperativa vincitrice aveva indicato il costo per un solo taglio dell’erba all’anno.
A fronte di un capitolato che precisava espressamente che “il taglio del manto erboso deve essere eseguito a perfetta regola d’arte quando l’erba raggiunge l’altezza massima di 10 centimetri per le prestazioni 1, 2, 3 e 4, di 20 per la prestazione 5 e di 40 per la prestazione 6, indipendentemente dal numero e dalla frequenza dei tagli da effettuare. La periodicità dei tagli è determinata dall’altezza dell’erba che non deve superare il massimo di altezza indicato nelle suddette prestazioni a seconda della zona di ubicazione …”.
Indicando, seppure in modo non vincolante, 10 tagli per la prestazione 1, 16 pèer la 2, 10 per la 3 e per la 4, 4 per la 5 e 2 tagli per la 6. Il Tar, per esplicare la propria decisione, spiega come per la prestazione numero 1 l’importo di base d’asta fosse di 209.000 euro, calcolato moltiplicando il prezzo a metro quadro (0,218) per i 96.300 esistenti e per un numero di 10 tagli all’anno. L’offerta della Socialwork era stata di 15.745 euro a fronte dei 125.190 del Co&So, che però aveva proposto un prezzo a metro di 0,13 euro, inferiore agli 0,164 del vincitore. Come mai? La Socialwork aveva fatto i conti per un solo taglio dell’erba all’anno. E così, più o meno, per tutte le altre prestazioni previste.
Senza che l’Estar prendesse in considerazioni “le palesi incongruenze dell’offerta” spiegano i giudici. Per poi, una volta avviato il ricorso, spiegare in sintesi che se la cooperativa vincitrice fosse andata in perdita per mantenere la giusta altezza dei manti erbosi sarebbero stati problemi suoi. Una tesi rgigettata dal Tar: “Costituisce principio consolidato quello per cui un utile pari a zero o un’offerta in perdita rendono inattendibile l’offerta economica e il consentire la presentazione di offerte senza adeguato utile finisce con incidere anche sul sistema della libera concorrenza del mercato”.
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