la legge regionale
Scuole e luoghi di culto tra i luoghi sensibili
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La legge regionale 57/2013 vieta l’apertura di sale gioco ad una distanza inferiore a 500 metri da istituti scolastici; luoghi di culto; centri socio-ricreativi e sportivi; strutture residenziali o semiresidenziali sanitarie o socioassistenziali; istituti di credito e bancomat; esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati. —
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