Italia
Divorzio breve, tre cause al giorno
Aumenta il ricorso alla procedura che bypassa i tempi lunghi e le spese del tribunale: a Pistoia 101 contenziosi quest’anno
3 MINUTI DI LETTURA
PISTOIA. La partenza è stata lenta a Pistoia, ma poi la procedura “breve” dei divorzi e delle separazioni è aumentata in modo esponenziale. Un dato che non meraviglia troppo, sia per la propensione della nostra provincia, storicamente fra le prime in Toscana per numero di divorzi, sia perché la nuova procedura davanti all’ufficiale di stato civile, anziché attraverso il tribunale, conviene di più ai coniugi che hanno cause di separazione in corso, o hanno intenzione di intraprenderne, per i tempi rapidi e l’economicità.
Dai dati forniti dall’ufficio anagrafe del Comune, alla data dell’11 ottobre risultano trattati nell’anno in corso 57 divorsi e 44 cause di separazione. Partendo da un totale di 101 contenziosi in 264 giorni, la media è di quasi 3 contenziosi familiari - divorzio o separazione - al giorno. Siamo sopra i 92 contenziosi del 2016 (61 divorsi e 31 separazioni) e molto al di sopra dei 63 del 2015 (6 divorzi e 57 separazioni, anche se - ci spiegano all’ufficio stato civile - si trattava del primo anno di applicazione della nuova legge datata 2014, quindi, di fatto, era anche il primo anno in cui i cittadini hanno avuto la possibilità di passare dall’ufficiale dello stato civile anziché rivolgersi al tribunale con la tradizionale trafila.
La legge 162 del 2014 aveva come scopo principale quello di dare una drastica sfoltita alle cause di separazione consensuali giacenti nei tribunali, una delle cause - non l’unica - dei tempi lumaca della giustizia civile italiana. Basta dare un’occhiata al numero di cause in discussione al tribunale di Pistoia negli anni precedenti alla legge per avere un’idea di quante fossero: 397 nel 2009, addirittura 413 nel 2011, non seguendo la crisi economica. L’altra ragione è di venire incontro a tutte le tasche: 16 euro di spesa nelle cause discusse davanti all’ufficiale di stato civile, contro qualche migliaio di euro delle cause tradizionali. Va anche detto che il ricorso all’avvocato è facoltativo, ma non viene annullato. Anzi, in molti casi l’assistenza è comunque indispensabile.
Divorzio breve. Riepilogando, la normativa introduce una nuova procedura per la richiesta congiunta di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, davanti all’ufficiale dello stato civile e con l’assistenza facoltativa di un avvocato. La legge dà la possibilità alle coppie di divorziare o separarsi in modo consensuale davanti al sindaco e non più di fronte ad un tribunale civile senza l’obbligo di un avvocato ed al costo di soli sedici euro di marca da bollo a coppia.
Separazione. La procedura è semplice: basta prendere un appuntamento all’ufficio anagrafe che dovrà poi appurare che il matrimonio sia stato celebrato in quel comune in cui si fa richiesta o che sia stato trascritto. La coppia che intende separarsi dovrà compilare un’apposita autocertificazione e presentare un documento di riconoscimento valido. Una volta raggiunto l’accordo di separazione davanti all’ufficiale di stato civile e con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la coppia dovrà ripresentarsi non prima di 30 giorni per la conferma dell’accordo e per la sua registrazione nel registro dello stato civile; se nessuno si presenta, il procedimento è ritenuto chiuso di fatto.
Divorzio. Per il divorzio la procedura è più lunga, dato che è necessaria la sentenza di separazione passata in giudicato o l’omologa, tutto dopo 3 anni dalla separazione.
Francesco Albonetti
Dai dati forniti dall’ufficio anagrafe del Comune, alla data dell’11 ottobre risultano trattati nell’anno in corso 57 divorsi e 44 cause di separazione. Partendo da un totale di 101 contenziosi in 264 giorni, la media è di quasi 3 contenziosi familiari - divorzio o separazione - al giorno. Siamo sopra i 92 contenziosi del 2016 (61 divorsi e 31 separazioni) e molto al di sopra dei 63 del 2015 (6 divorzi e 57 separazioni, anche se - ci spiegano all’ufficio stato civile - si trattava del primo anno di applicazione della nuova legge datata 2014, quindi, di fatto, era anche il primo anno in cui i cittadini hanno avuto la possibilità di passare dall’ufficiale dello stato civile anziché rivolgersi al tribunale con la tradizionale trafila.
La legge 162 del 2014 aveva come scopo principale quello di dare una drastica sfoltita alle cause di separazione consensuali giacenti nei tribunali, una delle cause - non l’unica - dei tempi lumaca della giustizia civile italiana. Basta dare un’occhiata al numero di cause in discussione al tribunale di Pistoia negli anni precedenti alla legge per avere un’idea di quante fossero: 397 nel 2009, addirittura 413 nel 2011, non seguendo la crisi economica. L’altra ragione è di venire incontro a tutte le tasche: 16 euro di spesa nelle cause discusse davanti all’ufficiale di stato civile, contro qualche migliaio di euro delle cause tradizionali. Va anche detto che il ricorso all’avvocato è facoltativo, ma non viene annullato. Anzi, in molti casi l’assistenza è comunque indispensabile.
Divorzio breve. Riepilogando, la normativa introduce una nuova procedura per la richiesta congiunta di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, davanti all’ufficiale dello stato civile e con l’assistenza facoltativa di un avvocato. La legge dà la possibilità alle coppie di divorziare o separarsi in modo consensuale davanti al sindaco e non più di fronte ad un tribunale civile senza l’obbligo di un avvocato ed al costo di soli sedici euro di marca da bollo a coppia.
Separazione. La procedura è semplice: basta prendere un appuntamento all’ufficio anagrafe che dovrà poi appurare che il matrimonio sia stato celebrato in quel comune in cui si fa richiesta o che sia stato trascritto. La coppia che intende separarsi dovrà compilare un’apposita autocertificazione e presentare un documento di riconoscimento valido. Una volta raggiunto l’accordo di separazione davanti all’ufficiale di stato civile e con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la coppia dovrà ripresentarsi non prima di 30 giorni per la conferma dell’accordo e per la sua registrazione nel registro dello stato civile; se nessuno si presenta, il procedimento è ritenuto chiuso di fatto.
Divorzio. Per il divorzio la procedura è più lunga, dato che è necessaria la sentenza di separazione passata in giudicato o l’omologa, tutto dopo 3 anni dalla separazione.
Francesco Albonetti
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
