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Falsa testimonianza l’ipotesi di reato per l’ex viceprefetto
Impiegati assenteisti condannati a Pistoia: nelle motivazioni della sentenza i dubbi del giudice sulla deposizione in aula di Russo Krauss
PISTOIA. È ipotizzando il reato di falsa testimonianza che, al termine del processo sull’assenteismo in prefettura, il giudice ha disposto la trasmissione al procuratore della Repubblica degli atti relativi alla testimonianza in aula di Umberto Russo Krauss, ex prefetto vicario di Pistoia.
È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza con cui martedì scorso il giudice monocratico Roberto Tredici ha condannato tutti e 13 gli impiegati del palazzo del governo, sotto accusa per truffa aggravata ai danni dello Stato e per la violazione della legge sul pubblico impiego, la cosiddetta Legge Brunetta, che per i “furbetti del cartellino” prevede anche la sanzione disciplinare del licenziamento.
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Pesanti le considerazioni del giudice sul dirigente, per vent’anni alla prefettura di piazza del Duomo e viceprefetto nel periodo dell’inchiesta che ha portato al processo. Ad iniziare da quelle relative alle numerose contestazioni fatte da parte del pm durante la sua testimonianza, per dichiarazioni discordanti con quelle rese nel corso delle indagini preliminari.
«Tali dati – scrive il giudice gettano una luce di totale incredibilità sulle dichiarazioni del teste che è arrivato addirittura ad affermare verità in contrasto con verbali da lui stesso redatti e che ha reso tutto un esame con il dichiarato scopo di non creare nocumento al suo “alter ego”, la Battaglini (una degli imputati, ndr), e a porsi in contrasto con i suoi colleghi dirigenti della prefettura. Affermava infine candidamente di non essersi mai posto il problema se il personale, che ribadiva essere tenuto a smarcare sempre qualsiasi uscita alla macchina marcatempo, effettuasse o meno tale incombenza».
Entrando nel particolare, Russo Krauss ha detto in aula che numerosi dipendenti avevano svolto attività istituzionale in occasione del referendum del 12 e 13 giugno 2011. E che cinque di quelli usciti in orario di lavoro senza timbrare il badge lo avevano coadiuvato nei lavori della commissione elettorale, che si riuniva nella sede del tribunale della vicina via 27 Aprile. Ma dai verbali della commissione elettorale acquisiti dal pm dopo tale testimonianza, in molte date tali imputati risultavano o assenti ingiustificati oppure neppure membri della commissione per quel determinato giorno. «Contrariamente a quanto aveva riferito il teste Russo Krauss risultavano le presenze nei verbali dei viceprefetti De Cristofaro e Caiati che lui riferiva di non aver mai visto alle riunioni della commissione da lui stesso presieduta».
Tutte contraddizioni che secondo il giudice farebbero emergere nella deposizione «elementi di reità per il delitto di falsa testimonianza».
Per quanto riguarda le condanne inflitte ai 13 dipendenti, tra le motivazioni sottolineate quella che, anche in presenza di un ipotetico tacito accordo con i dirigenti per non timbrare i cartellini nel caso di pause brevi (le “pause caffè” citate a discolpa, comunque non contemplate dal contratto), il loro dovere era di essere leale con il loro datore di lavoro – la pubblica amministrazione e non il dirigente – e di osservare le norme di legge. A prescindere da eventuali «responsabilità amministrative, contabili o financo penali» dei dirigenti.
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