Cip Ciop, nessun nesso tra maltrattamenti e funzionaria comunale
Nelle motivazioni della sentenza il perché dell’assoluzione di Antonella Giovannini anche nel processo di appello
PISTOIA. Nessuna omessa denuncia da parte della funzionaria comunale, anche perché non le erano arrivate segnalazioni di ciò che stava accadendo in quell’asilo. E quando ciò era avvenuto, aveva subito convocato la titolare e programmato delle verifiche, rese poi superflue dall’arresto delle due maestre dopo qualche settimana. Insostenibile, inoltre, la tesi di favoritismi nei controlli: tutte le ispezioni di un certo tipo, allora, dovevano essere preavvisate, lì come nelle altre strutture. Infine, totale assenza del nesso causale tra gli eventuali comportamenti omissivi dell’imputata e i maltrattamenti posti in essere dalle due maestre del Cip Ciop, Anna Laura Scuderi ed Elena Pesce, già condannate in via definitiva.
Depositate le motivazioni della sentenza con cui, il 7 luglio scorso, la Corte d’appello di Genova ha confermato l’assoluzione della funzionaria responsabile dell'Unità operativa asili nido del Comune di Pistoia, Donatella Giovannini, accusata di abuso d'ufficio, omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale e di maltrattamenti in concorso.
Omessa denuncia. Per il reato di omessa denuncia, lo stesso pm aveva chiesto in primo grado l’assoluzione. E non avendo poi impugnato la sentenza, l’assoluzione era ormai passata in giudicato al momento del processo di secondo grado. La Corte d’appello ha ritenuto comunque pienamente condivisibili le ragioni dell’assoluzione da parte del tribunale:solo nel novembre 2009 la Giovannini venne a conoscenza che qualcosa in quell'asilo non andava e «non era rimasta inerte, se era rapportata con le sue superiori, aveva contestato ciò che aveva appreso alla Scuderi e progettato verifiche presso il suo asilo, poi non attuate essendo intervenuti di lì a poco gli arresti».
Abuso d'ufficio. Per il reato di abuso d’ufficio, in primo grado il pm aveva chiesto la condanna in quanto la Giovannini avrebbe procurato alla Scuderi un ingiusto vantaggio patrimoniale comunicandole preventivamente le ispezioni previste nel suo asilo. Tuttavia, nel proporre appello, il pubblico ministero non aveva concretamente evidenziato alcun motivo di censura. Comunque, anche in questo caso, la Corte d’appello ha ritenuto pienamente condivisibile la motivazione dell’assoluzione: il regolamento comunale di allora, che secondo il pm la Giovannini aveva violato, non prevedeva controlli a sorpresa. «I controlli dovevano essere necessariamente preavvisati se si trattava di verifiche di tipo tecnico, strutturale, edilizia, Asl... Anche perchè occorreva la presenza dei responsabili della struttura...».
Concorso in maltrattamenti. È stato soprattutto su questo fronte che pm e parti civili si erano concentrati nel fare appello contro l’assoluzione. Secondo la pubblica accusa, omettendo di svolgere l'attività di controllo, la Giovannini aveva consentito alle maestre di maltrattare i bambini; tale omissione, con particolare riguardo alla verifica della sussistenza del prescritto rapporto numerico tra operatori e bambini, avrebbe permesso alla Scuderi di assumere comportamenti tali da imporre loro sofferenze fisiche e morali.
Preliminarmente, la Corte d’appello ha osservato come alla Giovannini non sono stati contestate tutte le condotte attribuite alle maestre condannate (percosse, violenze fisi, minacce...) ma solo tre specifiche tipologie di maltrattamenti “minori”realizzate dalla sola Scuderi: eliminazione di ogni attività ludico-educativa nei confronti dei minori, lasciati seduti spalle al muro e costretti al silenzio, o lasciati soli nella stanza della nanna; somministrazione dei pasti in orario inappropriato (tra le 10 e le 11,30); omissione dei controlli dei bambini durante il sonno, attribuendo ai più grandi il compito di sorvegliarli.
Intanto, secondo i giudici di appello, in astratto, solo la prima tipologia di omissione potrebbe aver avuto come conseguenza il reato di maltrattamenti. «La somministrazione dei pasti fuori orario – spiega la Corte d’appello – non integra alcun maltrattamento... Non si è verificato alcun pregiudizio fisico o morale per i minori in conseguenza dell’anticipata somministrazione dei pranzi». Analoga considerazione per la mancata sorveglianza durante la nanna: «Non integra per i bimbi addormentati alcun maltrattamento».
Resta la terza tipologia di comportamento: per la corte, l’unica forma configurabile come maltrattamenti è quella di aver privato i bambini di qualsiasi attività ludico-educativa. Ma anche qualora la Giovannini avesse omesso di eseguire controlli non preavvertiti all’asilo Cip Ciop, consentendo per questo, come sostenuto dall’accusa, il superamento del limite massimo di bambini, ci sarebbe stato un nesso di causalità con tale tipologia? Secondo i giudici di secondo grado, no.
«Il rapporto numerico fra maestre e bimbi – spiegano – è stato del tutto irrilevante rispetto agli impulsi che hanno determinato la commissione dei maltrattamenti... Le condotte più gravi e violente sono inferte ai bimbi in una situazione di assoluta tranquillità. In tale quadro si inserisce anche la sola modalità addebitabile alla Giovannini... Il silenzio e l’assenza di attività che creassero disordine erano le priorità da lei perseguite».
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