Apd, per il Tar il Comune ha incassato Ici non dovuta
Secondo il Tribunale amministrativo regionale non sono terreni edificabili L’assessore: «Ricorreremo». Insieme per Quarrata: «Presto una class action»
Le aree Apd1 non possono essere considerate come edificabili secondo il Tribunale amministrativo della regione Toscana. Con sentenza del 23 ottobre, il Tar stabilisce che il Comune ha incassato indebitamente l’Ici su un’Area a pianificazione differita di tipo 1 come se fosse edificabile, attribuendo cioè un valore di 46 euro a metro quadro a un terreno che edificabile non era e, dunque, non poteva essere considerato fabbricativo ai fini della fiscalità.
“Le aree Apd1 – infatti - non sono qualificabili come utilizzabili a scopo edificatorio”, per questo in caso di domanda risarcitoria l’ente dovrà restituire l’imposta pagata. A sostenerlo, da anni, è anche il gruppo d’opposizione Insieme per Quarrata. «Il Comune ha indebitamente messo le mani in tasca ai propri cittadini riscuotendo la bella somma di 1 milione e 350.000 euro derivanti da Ici e Imu sulle Apd» denunciano il capogruppo Alessandro Cialdi e i consiglieri Rossano Rossi e Giorgio Innocenti.
Non è esclusa la valutazione di un’azione legale collettiva dopo la decisione del Tar in merito al ricorso presentato da una società di Quarrata proprietaria di un terreno da 34.000 metri quadri. A questa area il Comune, con delibera di giunta 189 del primo dicembre 2009, aveva attribuito il valore di 46 euro al metro quadro, nonostante la parziale trasformazione dell’appezzamento fosse “rimessa a un evento futuro e incerto”, come si legge nella sentenza che accoglie la tesi dei legali della società ricorrente, gli avvocati Renato Salimbeni e Flavia Pozzolini di Firenze, e annulla la delibera che determina i valori ai fini dell’Ici. Ma l’assessore comunale all’urbanistica Francesca Marini, parla di un «grossolano errore».
«Questa sentenza è contraddittoria rispetto alle precedenti, poiché per la prima volta non considera il piano strutturale, a cui la fiscalità si deve riferire, ma solo il regolamento urbanistico. Le aree in questione sono all’interno della zona di crescita urbana».
Non è escluso quindi che il Comune faccia appello al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar. Marini sottolinea inoltre il carattere «geniale» della filosofia alla base delle Apd. «Uno strumento da usare vent’ anni fa. Oggi è tutto fermo». Delle «26 aree a pianificazione differita individuate, solo una è stata edificata».
Il regolamento urbanistico è scaduto (o, tecnicamente, ha perso efficacia) nel 2014 e di Apd1 non si riparlerà in futuro. L’avvocato Pozzolini, legale del ricorrente, definisce le aree come «un “gioco dell’oca”, con tanto di lotteria (il bando comunale)». “L’edificabilità dei terreni – dall’atto del Tar – è rimessa alla indeterminata (nel se, quando e come) facoltà del Comune di indire una gara e ad una successiva variante urbanistica”: questo il meccanismo che regolava le Apd1.
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